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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12986/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Roma che, riformando il primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa per plurime ipotesi di truffa. Il ricorrente ha dedotto: (1) mancata motivazione in ordine alla richiesta di rinvio per consentire l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p.; (2) illogicità della motivazione e vizio nella valutazione prognostica rispetto al diniego delle sanzioni sostitutive (in particolare lavoro di pubblica utilità), sostenendo che la Corte ha valutato la "capacità a delinquere" basandosi solo sulla gravità del fatto anziché sui criteri del comma 2 dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e, inammissibile la censura relativa al mancato rinvio per giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.), perche\' l'attivazione di tale procedura e\' rimessa alla discrezionalita\' del giudice e non costituisce provvedimento impugnabile in cassazione. Il secondo motivo e\' stato invece ritenuto fondato: la Corte territoriale ha motivato il diniego delle sanzioni sostitutive facendo riferimento principalmente alla gravita\' degli illeciti senza valutare compiutamente i parametri del comma 2 dell'art. 133 c.p. (capacita\' a delinquere e giudizio prognostico). Per questo la sentenza impugnata e\' stata annullata limitatamente alla valutazione inerente alla conversione della pena detentiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del provvedimento e\' stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilita\' dell'imputato e\' resa irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 129-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la norma attribuisca al giudice un potere discrezionale di attivazione dei programmi di giustizia riparativa e non imponga un obbligo dì attivazione; la mancata attivazione non determina una nullita\' impugnabile in cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi del ricorso nei limiti necessari alla decisione della Corte.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale collegata al deposito delle conclusioni; non rilevante sul punto dell'impugnabilita\' della decisione sulla giustizia riparativa.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata a proposito dei benefici/sanzioni sostitutive: la valutazione del giudice sul diniego deve considerare i parametri prognostici e la capacita\' a delinquere, non soltanto la gravita\' del fatto.

  • art. 133 cod. pen.

    rilevati in particolare il primo comma (gravita\' del fatto) e il secondo comma (criteri per valutare la capacita\' a delinquere e il giudizio prognostico)

    La Cassazione ha ricordato che ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive il giudice deve valutare anche i criteri del comma 2 (motivi a delinquere, carattere, precedenti, condotta successiva, condizioni di vita) e non limitarsi agli elementi che misurano la gravita\' del fatto.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    "stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati"

    La Corte ha richiamato il principio di tassativita\' dei mezzi di impugnazione per affermare che l'ordinanza che nega l'accesso a un programma riparativo non e\' tra i provvedimenti espressamente impugnabili in cassazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge"

    La Corte ha spiegato che la garanzia costituzionale di ricorribilita\' in cassazione per i provvedimenti sulla liberta\' personale non si estende al rifiuto di accesso ai programmi di giustizia riparativa, che non ha natura giurisdizionale e non produce effetti di giudicato equiparabili a quelli che renderebbero il provvedimento cassabile ai sensi dell'art. 111 Cost.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella considerazione dei diritti e facolta\' processuali; la Corte ha osservato che il mancato rinvio per giustizia riparativa non lede i diritti elencati da tale norma.

  • legge n. 689/1981, art. 59

    Citata a titolo di parametri legislativi sulla determinazione della pena (gravita\' del fatto); la Corte ha ricordato che la sola gravita\' non puo\' sostituire la valutazione prognostica richiesta per le pene sostitutive.

Massime di principio

  • La richiesta di attivazione dei programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. e\' rimessa alla discrezionalita\' del giudice: la mancata attivazione non costituisce automaticamente vizio impugnabile in cassazione.
  • Se si contesta il mancato rinvio per giustizia riparativa, e\' utile documentare concretamente la rilevanza e l'idoneita\' del percorso rispetto alla tipologia di reato e al rapporto con la vittima poiche\' la scelta e\' fondata su valutazioni di opportunita\' e compatibilita\'.
  • Nel valutare l'applicabilita\' di pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilita\'), il giudice deve motivare tenendo conto non solo della gravita\' del fatto ma anche dei criteri del comma 2 dell'art. 133 c.p. (motivi a delinquere, carattere, precedenti, condotta successiva, condizioni di vita). Il rigetto motivato solo sulla gravita\' puo\' costituire motivo di annullamento in cassazione.
  • Un annullamento di Cassazione puo\' essere limitato a questioni specifiche (es. valutazione prognostica per la conversione della pena) con rinvio per nuovo esame, mentre l'affermazione di responsabilita\' puo\' rimanere irrevocabile se le censure sul resto sono inammissibili.
  • Per ottenere un riesame favorevole in sede di rinvio e\' strategico fornire elementi probatori puntuali su vita anteriore e posteriore, stato economico, assenza o modalita\' dei precedenti, e impegni concreti a seguire prescrizioni rieducative che il giudice potrebbe imporre con la pena sostitutiva.

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