Cassazione Penale, Sentenza n. 12986/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Roma che, riformando il primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa per plurime ipotesi di truffa. Il ricorrente ha dedotto: (1) mancata motivazione in ordine alla richiesta di rinvio per consentire l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ex art. 129-bis c.p.p.; (2) illogicità della motivazione e vizio nella valutazione prognostica rispetto al diniego delle sanzioni sostitutive (in particolare lavoro di pubblica utilità), sostenendo che la Corte ha valutato la "capacità a delinquere" basandosi solo sulla gravità del fatto anziché sui criteri del comma 2 dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e, inammissibile la censura relativa al mancato rinvio per giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.), perche\' l'attivazione di tale procedura e\' rimessa alla discrezionalita\' del giudice e non costituisce provvedimento impugnabile in cassazione. Il secondo motivo e\' stato invece ritenuto fondato: la Corte territoriale ha motivato il diniego delle sanzioni sostitutive facendo riferimento principalmente alla gravita\' degli illeciti senza valutare compiutamente i parametri del comma 2 dell'art. 133 c.p. (capacita\' a delinquere e giudizio prognostico). Per questo la sentenza impugnata e\' stata annullata limitatamente alla valutazione inerente alla conversione della pena detentiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del provvedimento e\' stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilita\' dell'imputato e\' resa irrevocabile.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la norma attribuisca al giudice un potere discrezionale di attivazione dei programmi di giustizia riparativa e non imponga un obbligo dì attivazione; la mancata attivazione non determina una nullita\' impugnabile in cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per delimitare l'enunciazione dei motivi del ricorso nei limiti necessari alla decisione della Corte.
Richiamato come norma procedurale collegata al deposito delle conclusioni; non rilevante sul punto dell'impugnabilita\' della decisione sulla giustizia riparativa.
Norma richiamata a proposito dei benefici/sanzioni sostitutive: la valutazione del giudice sul diniego deve considerare i parametri prognostici e la capacita\' a delinquere, non soltanto la gravita\' del fatto.
rilevati in particolare il primo comma (gravita\' del fatto) e il secondo comma (criteri per valutare la capacita\' a delinquere e il giudizio prognostico)
La Cassazione ha ricordato che ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive il giudice deve valutare anche i criteri del comma 2 (motivi a delinquere, carattere, precedenti, condotta successiva, condizioni di vita) e non limitarsi agli elementi che misurano la gravita\' del fatto.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
"stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati"
La Corte ha richiamato il principio di tassativita\' dei mezzi di impugnazione per affermare che l'ordinanza che nega l'accesso a un programma riparativo non e\' tra i provvedimenti espressamente impugnabili in cassazione.
art. 111, comma 7, Cost.
"contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge"
La Corte ha spiegato che la garanzia costituzionale di ricorribilita\' in cassazione per i provvedimenti sulla liberta\' personale non si estende al rifiuto di accesso ai programmi di giustizia riparativa, che non ha natura giurisdizionale e non produce effetti di giudicato equiparabili a quelli che renderebbero il provvedimento cassabile ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella considerazione dei diritti e facolta\' processuali; la Corte ha osservato che il mancato rinvio per giustizia riparativa non lede i diritti elencati da tale norma.
Citata a titolo di parametri legislativi sulla determinazione della pena (gravita\' del fatto); la Corte ha ricordato che la sola gravita\' non puo\' sostituire la valutazione prognostica richiesta per le pene sostitutive.
Massime di principio
- La richiesta di attivazione dei programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. e\' rimessa alla discrezionalita\' del giudice: la mancata attivazione non costituisce automaticamente vizio impugnabile in cassazione.
- Se si contesta il mancato rinvio per giustizia riparativa, e\' utile documentare concretamente la rilevanza e l'idoneita\' del percorso rispetto alla tipologia di reato e al rapporto con la vittima poiche\' la scelta e\' fondata su valutazioni di opportunita\' e compatibilita\'.
- Nel valutare l'applicabilita\' di pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilita\'), il giudice deve motivare tenendo conto non solo della gravita\' del fatto ma anche dei criteri del comma 2 dell'art. 133 c.p. (motivi a delinquere, carattere, precedenti, condotta successiva, condizioni di vita). Il rigetto motivato solo sulla gravita\' puo\' costituire motivo di annullamento in cassazione.
- Un annullamento di Cassazione puo\' essere limitato a questioni specifiche (es. valutazione prognostica per la conversione della pena) con rinvio per nuovo esame, mentre l'affermazione di responsabilita\' puo\' rimanere irrevocabile se le censure sul resto sono inammissibili.
- Per ottenere un riesame favorevole in sede di rinvio e\' strategico fornire elementi probatori puntuali su vita anteriore e posteriore, stato economico, assenza o modalita\' dei precedenti, e impegni concreti a seguire prescrizioni rieducative che il giudice potrebbe imporre con la pena sostitutiva.
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