Cassazione Penale, Ordinanza n. 24375/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del tribunale che, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento della continuazione tra diversi reati indicati nell'istanza. Dalla motivazione emerge che l'interessata sosteneva, sia pure in modo non specificamente descritto nel testo, la riconducibilità delle varie violazioni a un medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p. Il tribunale aveva invece rilevato l'assenza di elementi idonei a dimostrare che, fin dal primo reato, fossero stati programmati anche i successivi, valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi di commissione, le diverse modalità esecutive e gli intervalli costituiti da numerosi arresti e periodi di detenzione. La ricorrente, secondo la Cassazione, ha censurato tale valutazione proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio e delle sentenze in esecuzione, ma con motivi ritenuti generici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, non essendo emersi elementi per desumere un programma criminoso unitario sin dal primo reato e risultando, al contrario, la commissione di reati in tempi e luoghi diversi, con modalità esecutive differenti e intervallati da numerosi arresti e periodi di detenzione. La Corte ha anche osservato che le doglianze miravano soltanto a ottenere una rivalutazione del materiale già esaminato dal giudice dell'esecuzione, in assenza di manifesta illogicità. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede che i reati successivi siano ricompresi, almeno nelle linee generali, in un medesimo disegno criminoso già presente sin dalla consumazione del primo reato; non basta la mera serialità dei fatti se mancano elementi da cui desumere la programmazione unitaria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso già esistente al momento del primo reato, desumibile da elementi concreti e non da una mera sequenza di illeciti.
- La distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi di commissione, le differenti modalità esecutive e la presenza di arresti o detenzioni intermedie sono indici ostativi al riconoscimento della continuazione, se nel loro complesso escludono l'unitarietà programmatica.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o delle emergenze già apprezzate dal giudice dell'esecuzione, salvo il vizio di manifesta illogicità della motivazione.
- La generica prospettazione di una lettura alternativa dei fatti non è idonea a scalfire una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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