Cassazione Penale, Sentenza n. 39219/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero come ricorso per saltum non ammesso ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., e ha disposto la riqualificazione del ricorso in appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza. Non è stata decisa la questione di merito relativa alla corretta applicazione dell'art. 131-bis c.p.; tale valutazione rimane demandata al giudizio di appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato non luogo a procedere per il delitto di evasione (art. 385 c.p.) ritenendo applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il PM ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che la particolare tenuità può giustificarsi solo in caso di allontanamento temporaneo, mentre dagli atti non risulta né la durata dell'allontanamento né i motivi dello stesso.
Norme richiamate
Delitto di evasione contestato; il primo grado aveva dichiarato non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.
Norma che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel caso il PM ha contestato l'applicazione sostenendo mancanza di motivazione circa durata e ragioni dell'allontanamento, elementi ritenuti necessari per qualificare la fattispecie come di particolare tenuità.
art. 569, comma 3 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina l'ammissibilità del ricorso per saltum; il vizio di motivazione non rende ammissibile il ricorso per saltum ma la norma prevede che il ricorso si converta in appello. La Corte ha applicato questa regola disponendo la riqualificazione e la trasmissione degli atti.
Massime di principio
- Un ricorso per saltum motivato con vizio di motivazione del PM non è ammesso: ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. si procede alla conversione in appello e alla trasmissione degli atti alla Corte d'appello.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede motivazione puntuale su elementi concreti (durata, modalità e ragioni dell'allontanamento); l'assenza di tali elementi può costituire valido motivo di impugnazione.
- La declaratoria di non luogo a procedere per particolare tenuità non risolve la questione di colpevolezza ma esclude la punibilità; pertanto la sua adozione deve essere attentamente motivata e può essere riesaminata in sede di appello.
- Nel reato di evasione la qualificazione dell'allontanamento come temporaneo è fattuale: il giudice deve valutare elementi probatori sul tempo e sulle circostanze, non bastano affermazioni generiche.
- Se si contesta la motivazione del provvedimento di primo grado, l'impugnazione deve focalizzarsi sulla mancanza di accertamenti probatori o sulla insufficiente valutazione degli stessi; il riesame in appello può approfondire questi profili.
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