Cassazione Penale, Sentenza n. 6587/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p. di esercizi commerciali e autovetture. Le censure principali sono: (i) violazione dell'art. 407 c.p.p. perché sarebbe stata utilizzata un'annotazione della polizia giudiziaria depositata dopo la chiusura delle indagini; (ii) mancata sussistenza del fumus commissi delicti in relazione all'autoriciclaggio, anche in base alle osservazioni del consulente di parte; (iii) errata applicazione dei principi relativi alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., con richiamo alla non retroattività rispetto all'inclusione dell'autoriciclaggio tra i reati 'spia' e alla modifica del 2017 che avrebbe posto limiti probatori; (iv) assenza del periculum in mora rispetto alla misura ablativa; (v) illegittimità del sequestro di due autovetture essendo intestate a terzi (società lituana e convivente).
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi: ha ritenuto infondato il motivo sull'art. 407 c.p.p., confermando che l'annotazione della PG non contiene atti investigativi nuovi idonei a costituire prova autonoma; ha dichiarato improponibili o infondati i profili relativi al fumus, anche per la sopravvenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio che preclude la riapertura della questione cautelare; ha affermato che la confisca allargata è una misura di sicurezza patrimoniale regolata dalla legge vigente al momento dell'applicazione (art. 200 c.p.), per cui le modifiche legislative successive all'acquisto dei beni possono trovare applicazione e il divieto di giustificare i beni con proventi dell'evasione fiscale introdotto nel 2017 non escude l'ablazione; ha ritenuto non provato il periculum e, infine, ha dichiarato inammissibile la doglianza sulle autovetture intestate a terzi per mancanza di interesse concreto degli odierni ricorrenti.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione, c.d. confisca allargata)
Inserimento e disciplina della confisca allargata e individuazione dei reati 'spia' rilevanti
La confisca allargata è qualificata come misura di sicurezza patrimoniale applicata secondo la legge vigente al momento della sua applicazione; la presunzione relativa di accumulo illecito non può essere superata giustificando i beni con proventi di evasione fiscale alla luce della modifica operata dalla legge n. 161/2017
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
Reato contestato come possibile reato 'spia' per l'applicazione della confisca allargata; la sua inclusione nell'elenco dei reati rilevanti avvenuta con decreto legislativo 29/10/2016 è rilevante ai fini temporali ma non impedisce l'applicazione della misura di sicurezza ex art. 200 c.p.
art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele)
Reato tributario posto a fondamento (reato presupposto) delle successive contestazioni di autoriciclaggio e della valutazione della sproporzione patrimoniale
Limita l'utilizzabilità di atti e informative della polizia giudiziaria prodotti dopo la chiusura delle indagini; tuttavia atti meramente ricognitivi o schermate di banche dati non sono considerati nuovi atti di indagine idonei a violare la norma
«le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione»
Principio che giustifica l'applicazione di norme successive alla commissione del reato per le misure di sicurezza patrimoniali come la confisca allargata
decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202
Ha inserito l'autoriciclaggio tra i reati 'spia' rilevanti per l'art. 240-bis; la Corte ha valutato che parte degli acquisti contestati sono successivi a tale decreto
Inserimento del periodo: In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge
La modifica limita la possibilità per il soggetto di superare la presunzione di sproporzione mediante la prova che i beni derivino da proventi di evasione fiscale; la Corte ha ritenuto applicabile tale divieto nelle misure di sicurezza disposte successivamente alla sua entrata in vigore
Norma sulla comunicazione della chiusura delle indagini; richiamata nella difesa per dimostrare la presunta inutilizzabilità di atti successivi alla chiusura
Massime di principio
- La confisca allargata ex art. 240-bis c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale regolata dalla legge vigente al momento della sua applicazione (art. 200 c.p.), perciò le modifiche legislative intervenute prima dell'applicazione della misura possono essere considerate anche se i beni sono stati acquisiti precedentemente
- Dopo il decreto di rinvio a giudizio o la cristallizzazione delle imputazioni, in sede cautelare reale la contestazione circa il fumus del reato principale diventa in larga parte improponibile; non è ammesso riaprire la valutazione sul fumus quando il procedimento è già giunto a quella fase
- Le informative o annotazioni della polizia giudiziaria depositate dopo la chiusura delle indagini non sono automaticamente inutilizzabili: vanno valutate caso per caso per stabilire se contengono atti investigativi nuovi idonei ad assumere valore probatorio autonomo
- La modifica del 2017 che esclude la prova della provenienza dei beni con proventi dell'evasione fiscale rende più difficile la possibilità per l'imputato di superare la presunzione di sproporzione; in pratica, dal momento in cui la norma è applicabile, non si può giustificare la provenienza con proventi evasivi
- Chi impugna il sequestro di beni intestati a terzi deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione; l'imputato non proprietario del bene può risultare privo di interesse e quindi inadmissibile il ricorso
- Le censure generiche o che chiedono un riesame di motivazioni consolidate del giudice del riesame sono, di frequente, mal tollerate in sede di legittimità: il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di riesame è limitato alla verifica di violazione di legge o di totale assenza di motivazione
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