Cassazione Penale, Sentenza n. 31793/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM impugnava il proscioglimento pronunciato dal GIP che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Galasso dopo che il PM aveva richiesto l'emissione di un decreto penale di condanna per il reato di invasione di edifici/terreni (artt. 633-639-bis c.p.). Il ricorso deduceva errata applicazione dell'art. 633 c.p. (il GIP aveva ritenuto necessari elementi di effrazione o danneggiamento non richiesti dalla fattispecie) e violazione degli artt. 129 e 460, comma 3, c.p.p. (in caso di carenza di accertamenti il GIP avrebbe dovuto restituire gli atti al PM e non procedere al proscioglimento). La difesa sosteneva invece l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e, in via subordinata, la scriminante ex art. 54 c.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del PM ritenendolo fondato. Ha affermato che l'invasione non richiede necessariamente modalità violente (effrazione o danneggiamento) ma basta l'introduzione "arbitraria" (contra ius) e che l'occupazione è l'estrinsecazione materiale della condotta. Ha inoltre considerato che il dolo specifico richiede la consapevolezza dell'altruità del bene, e che l'autodenuncia della Galasso dimostrerebbe tale consapevolezza più che buona fede. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
Norme richiamate
La Corte interpreta che la nozione di "invasione" non richiede necessariamente condotte violente come effrazione o danneggiamento; è sufficiente l'introduzione arbitraria (contra ius) e la conseguente occupazione materiale del bene.
Riferimento alla fattispecie complessiva dell'invasione di terreni o edifici: la finalità di occupare o trarre profitto e la consapevolezza dell'altruità del bene costituiscono aspetti essenziali del reato.
Secondo il PM e la Procura Generale, ove manchino accertamenti occorrenti il giudice non dovrebbe pronunciare proscioglimento, ma valutare la restituzione degli atti al PM per ulteriori indagini; il GIP ha errato nel dichiarare direttamente il non luogo a procedere.
art. 460, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale collegato alla pronuncia di proscioglimento; la Corte rileva che, in caso di carenze istruttorie, la strada corretta poteva essere la restituzione degli atti e non un proscioglimento fondato su errata interpretazione degli elementi del reato.
La difesa ha invocato la scriminante della necessità/difesa (danno grave alla persona anche in relazione al diritto ad un alloggio), ma la Corte non ha ritenuto dirimente tale argomentazione nel contesto della decisione sul vizio di diritto compiuto dal GIP.
Massime di principio
- L'invasione di edifici o terreni non richiede necessariamente effrazione o danneggiamento: conta l'introduzione "arbitraria" (contra ius) e la concreta occupazione del bene.
- Il dolo specifico del reato richiede la consapevolezza dell'altruità del bene: l'agente deve essere conscio che il bene non gli appartiene.
- La spontanea autodenuncia dell'occupante non prova automaticamente buona fede; può al contrario dimostrare la consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione.
- Se mancano accertamenti essenziali, il giudice delle indagini preliminari dovrebbe valutare la restituzione degli atti al PM per ulteriori indagini piuttosto che pronunciarsi subito per il proscioglimento sulla base di una errata interpretazione degli elementi del reato.
- Le decisioni di proscioglimento pronunciate dal GIP su richiesta di decreto penale sono impugnabili in Cassazione e possono essere annullate per vizi di diritto nella motivazione.
- In casi analoghi è fondamentale distinguere l'elemento oggettivo (introito arbitrario e occupazione materiale) dall'elemento soggettivo (consapevolezza dell'altruità e finalità di occupazione o profitto) per valutare la configurabilità del reato.
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