Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04781/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha quindi modificato l'esito di merito della sentenza impugnata, che resta confermativa della responsabilità degli imputati per il reato contestato e del trattamento sanzionatorio deciso in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13/03/2025. Entrambi deducevano, con primo e secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di truffa in concorso, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che le doglianze riproducevano in sostanza quelle già formulate in appello e già puntualmente disattese con motivazione ritenuta completa e priva di vizi logici. In particolare, la decisione di merito aveva valorizzato la documentazione acquisita, le dichiarazioni dei numerosi testimoni escussi, l'entità del danno, la pregnanza del dolo, la mancata resipiscenza desunta anche dall'assenza di risarcimento e i precedenti specifici degli imputati, commessi in contiguità temporale rispetto al fatto. I ricorrenti proponevano quindi una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione all'imputazione per truffa commessa da più soggetti

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice contestata per la truffa oggetto del giudizio

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle attenuanti generiche, la cui mancata applicazione è stata censurata ma ritenuta correttamente esclusa in appello

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo trasmesso, ma il dispositivo applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a reiterare censure già prospettate in appello e già disattese con motivazione congrua, completa e immune da vizi logici.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera proposta di rivalutazione del merito o delle prove, poiché tale operazione è estranea al sindacato di legittimità.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere validamente motivata facendo riferimento a elementi quali l'entità del danno, l'intensità del dolo, la mancata riparazione del pregiudizio e i precedenti specifici dell'imputato.
  • Quando la sentenza di merito ha già fornito una motivazione adeguata sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione non interviene se il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura degli stessi elementi fattuali.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.