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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32491/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

All'imputato era contestata una fattispecie connessa alla falsità di un sinistro, perseguibile a querela. Con l'unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 124 c.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse individuato erroneamente il dies a quo del termine trimestrale per la proposizione della querela. La censura riproponeva le medesime argomentazioni già formulate in appello e da quel giudice esaminate e respinte. La Corte di cassazione ha rilevato sia il carattere meramente reiterativo e non argomentato del motivo, sia la sua manifesta infondatezza: il termine doveva decorrere dal 27 settembre 2018, data in cui la persona offesa aveva acquisito, tramite la relazione conclusiva dell'investigatore incaricato, conoscenza certa e completa della falsità del sinistro. La precedente comunicazione informale del giugno 2018 era stata correttamente considerata un mero aggiornamento privo di valore decisivo ai fini della piena conoscenza del fatto-reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo reiterava censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello e risultava comunque manifestamente infondato. È stata confermata la correttezza dell'individuazione del 27 settembre 2018 quale dies a quo del termine per proporre querela, in quanto solo in tale data la persona offesa aveva acquisito conoscenza certa e completa della falsità del sinistro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La disposizione è richiamata quale base del motivo relativo alla dedotta violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La disposizione è richiamata quale base della censura relativa al vizio di motivazione.

  • art. 124 c.p.

    Il termine trimestrale per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa e completa del fatto costituente reato; nel caso esaminato tale momento è stato individuato nella ricezione della relazione conclusiva dell'investigatore.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, il dies a quo coincide con il momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa e completa del fatto-reato, non necessariamente con la prima informazione o comunicazione informale relativa all'accaduto.
  • Una comunicazione preliminare o meramente informativa, che non consenta ancora una conoscenza certa e completa della falsità del fatto, non determina necessariamente l'inizio del termine per proporre querela.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice d'appello, senza formulare una critica argomentata alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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