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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25809/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne definitive (due rapine e una ricettazione, e due furti in abitazione) lamentando: 1) errata quantificazione della "pena base" e degli aumenti per i reati posti in continuazione, in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe scorporato i reati già uniti in sede di cognizione per individuare il singolo reato più grave e assumere la pena inflitta per quello come base; 2) applicazione ingiustificata di aumenti per i reati satellite (in particolare i furti) non coerenti con la pena aumentativa disposta per i reati principali; 3) mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista per i reati giudicati con il rito abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il procedimento del giudice dell'esecuzione: quando si applica la continuazione in executivis occorre scorporare i reati che il giudice di cognizione aveva già riunito per continuazione, individuare il singolo reato più grave e assumere la pena già inflitta per quello come pena base, quindi determinare ex novo gli aumenti per i reati satellite (anche se già riuniti in cognizione). Inoltre la Corte ha ricordato che gli aumenti dovuti per i reati satellite celebrati con rito abbreviato sono soggetti alla riduzione automatica di un terzo (art. 442 cod. proc. pen.) e che il giudice deve indicare in motivazione di averla applicata. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, conformemente alla giurisprudenza citata e alla pronuncia costituzionale sulla necessità di diverso giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la facoltà di applicare in executivis la continuazione fra sentenze definitive e di rideterminare le pene secondo i criteri della norma; la Corte ricorda i limiti procedurali a tale potere.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina l'aumento di pena per continuazione; la Corte precisa che, in executivis, gli aumenti per i reati satellite vanno determinati ex novo sulla pena base assunta dal giudice della cognizione per il reato più grave.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena nel rito abbreviato; la Corte afferma che l'aumento determinato per i reati satellite è soggetto alla riduzione di un terzo se il relativo giudizio è stato celebrato con rito abbreviato e che il giudice deve indicare esplicitamente di averla considerata.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma in tema di individualizzazione della pena richiamata dal ricorrente: la doglianza è che tale principio non è stato correttamente rispettato nella determinazione della pena complessiva.

  • art. 628 cod. pen. (rapina), art. 648 cod. pen. (ricettazione), art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)

    art. 628, art. 648, art. 624-bis cod. pen.

    Articoli materiali relativi ai reati oggetto dei procedimenti; la sentenza li indica come il nucleo fattuale delle condanne rimesse in discussione dal procedimento esecutivo.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione applica la continuazione in executivis deve prima scorporare i reati che il giudice di cognizione aveva già riunito in continuazione e individuare il singolo reato più grave; la pena base è quella già inflitta per quel reato nel giudizio di cognizione.
  • Gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione sulla pena base assunta e non possono essere semplicemente riportati dalle quantificazioni effettuate dal giudice di cognizione per i reati satelliti.
  • Se i reati satellite sono stati giudicati con il rito abbreviato, l'aumento di pena è soggetto alla riduzione automatica di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.; il giudice deve indicare espressamente in motivazione di aver effettuato tale riduzione (la sua quantificazione è aritmeticamente predeterminata).
  • La motivazione del provvedimento esecutivo deve rendere chiaro il percorso logico-matematico seguito (identificazione del reato più grave, pena base presa in considerazione, calcolo degli aumenti, applicazione di eventuali riduzioni), pena l'annullamento e il rinvio.
  • In caso di annullamento il rinvio va effettuato ad altra sezione della Corte d'appello, in conformità alla giurisprudenza costituzionale sulla diversità del giudice di rinvio.

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