Cassazione Penale, Sentenza n. 25809/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne definitive (due rapine e una ricettazione, e due furti in abitazione) lamentando: 1) errata quantificazione della "pena base" e degli aumenti per i reati posti in continuazione, in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe scorporato i reati già uniti in sede di cognizione per individuare il singolo reato più grave e assumere la pena inflitta per quello come base; 2) applicazione ingiustificata di aumenti per i reati satellite (in particolare i furti) non coerenti con la pena aumentativa disposta per i reati principali; 3) mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista per i reati giudicati con il rito abbreviato (art. 442 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il procedimento del giudice dell'esecuzione: quando si applica la continuazione in executivis occorre scorporare i reati che il giudice di cognizione aveva già riunito per continuazione, individuare il singolo reato più grave e assumere la pena già inflitta per quello come pena base, quindi determinare ex novo gli aumenti per i reati satellite (anche se già riuniti in cognizione). Inoltre la Corte ha ricordato che gli aumenti dovuti per i reati satellite celebrati con rito abbreviato sono soggetti alla riduzione automatica di un terzo (art. 442 cod. proc. pen.) e che il giudice deve indicare in motivazione di averla applicata. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio, conformemente alla giurisprudenza citata e alla pronuncia costituzionale sulla necessità di diverso giudice di rinvio.
Norme richiamate
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la facoltà di applicare in executivis la continuazione fra sentenze definitive e di rideterminare le pene secondo i criteri della norma; la Corte ricorda i limiti procedurali a tale potere.
Disciplina l'aumento di pena per continuazione; la Corte precisa che, in executivis, gli aumenti per i reati satellite vanno determinati ex novo sulla pena base assunta dal giudice della cognizione per il reato più grave.
Prevede la riduzione della pena nel rito abbreviato; la Corte afferma che l'aumento determinato per i reati satellite è soggetto alla riduzione di un terzo se il relativo giudizio è stato celebrato con rito abbreviato e che il giudice deve indicare esplicitamente di averla considerata.
Norma in tema di individualizzazione della pena richiamata dal ricorrente: la doglianza è che tale principio non è stato correttamente rispettato nella determinazione della pena complessiva.
art. 628, art. 648, art. 624-bis cod. pen.
Articoli materiali relativi ai reati oggetto dei procedimenti; la sentenza li indica come il nucleo fattuale delle condanne rimesse in discussione dal procedimento esecutivo.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione applica la continuazione in executivis deve prima scorporare i reati che il giudice di cognizione aveva già riunito in continuazione e individuare il singolo reato più grave; la pena base è quella già inflitta per quel reato nel giudizio di cognizione.
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione sulla pena base assunta e non possono essere semplicemente riportati dalle quantificazioni effettuate dal giudice di cognizione per i reati satelliti.
- Se i reati satellite sono stati giudicati con il rito abbreviato, l'aumento di pena è soggetto alla riduzione automatica di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.; il giudice deve indicare espressamente in motivazione di aver effettuato tale riduzione (la sua quantificazione è aritmeticamente predeterminata).
- La motivazione del provvedimento esecutivo deve rendere chiaro il percorso logico-matematico seguito (identificazione del reato più grave, pena base presa in considerazione, calcolo degli aumenti, applicazione di eventuali riduzioni), pena l'annullamento e il rinvio.
- In caso di annullamento il rinvio va effettuato ad altra sezione della Corte d'appello, in conformità alla giurisprudenza costituzionale sulla diversità del giudice di rinvio.
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