Cassazione Penale, Ordinanza n. 28834/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per tentato omicidio aggravato, porto della pistola utilizzata per commetterlo e resistenza a pubblico ufficiale, irrogando la pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, con attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata e alla recidiva, oltre pene accessorie e risarcimento del danno alle parti civili. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, nonché alla quantificazione della pena; 2) erronea applicazione di legge penale in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., lamentando in particolare che la confessione dell'imputato, quale reo confesso, fosse stata svalutata ai fini del bilanciamento. Le parti civili depositavano conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti in sede di legittimità perché diretti a censurare il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito, giudizio che risultava sorretto da motivazione sufficiente, immune da manifesta illogicità e idoneamente confrontato con le deduzioni difensive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili, osservando che il ricorso riguardava solo il trattamento sanzionatorio e che le parti civili non avevano fornito alcun contributo difensivo ulteriore oltre alle conclusioni scritte.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza investe il giudizio di bilanciamento e il trattamento sanzionatorio, profili non deducibili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste dell'errore di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a rivalutare il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento delle circostanze, se il giudice di merito ha fornito motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La dedotta esistenza di una confessione dell'imputato non impone di per sé un diverso esito del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, ove il giudice di merito abbia motivato la propria valutazione complessiva degli elementi rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le spese delle parti civili non possono essere liquidate quando il loro intervento in cassazione si sia limitato al deposito di conclusioni scritte e della nota spese, senza un effettivo apporto argomentativo o difensivo rilevante rispetto ai temi devoluti dal ricorso.
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