Cassazione Penale, Sentenza n. 27639/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare reale relativo a un'impresa edile individuale, era stato disposto e poi confermato il sequestro preventivo di crediti d'imposta ritenuti fittizi, generati attraverso lavori mai eseguiti o solo parzialmente eseguiti nell'ambito del Superbonus 110%, con successiva cessione, in parte, a terzi di buona fede. Il ricorrente era indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge sulla legittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto ricavato dalla cessione dei crediti, sostenendo che l'imputazione provvisoria avrebbe ritenuto il reato consumato con la sola creazione del credito, sicché la successiva monetizzazione sarebbe un post factum non punibile o al più autoriciclaggio non contestato; in subordine, prospettava che si sarebbe trattato di truffa tentata o di truffa semplice ai danni dei terzi, senza querela, con conseguente impossibilità di confisca; 2) violazione di legge sul periculum in mora, per non avere considerato la sopravvenuta impossibilità di nuove cessioni dei crediti; 3) violazione del principio di proporzionalità, ritenendo che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con rimedi amministrativi meno invasivi, come l'annullamento dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate o il ritiro del titolo edilizio da parte dei Comuni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati o generici i motivi. Ha affermato che la questione del momento consumativo della truffa è irrilevante rispetto al sequestro, perché il profitto confiscabile può comprendere anche i beni o utilità direttamente derivati dalla prima acquisizione illecita, cioè anche quanto ottenuto dalla cessione dei crediti fittizi. Ha quindi ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto pari a oltre un milione di euro. Quanto al periculum in mora, ha giudicato il motivo generico perché il tribunale aveva valorizzato non solo la possibilità di ulteriori cessioni, ma anche quella di ulteriore compensazione dei crediti e la prosecuzione dell'attività illecita. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché richiamava misure amministrative estranee e solo ipotetiche, non idonee a incidere sulla legittimità del sequestro penale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
fattispecie contestata come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riferita alla creazione di crediti d'imposta fittizi tramite lavori edilizi non eseguiti o solo parzialmente eseguiti.
base del sequestro preventivo impeditivo disposto sui crediti d'imposta presenti nel cassetto fiscale dell'impresa.
base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dei beni e disponibilità riferibili all'indagato.
richiamato per collegare la disciplina della confisca per la truffa aggravata ai meccanismi di cui all'art. 322-ter c.p.
richiamato quale norma di riferimento per la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato, applicata per analogia alla truffa aggravata per erogazioni pubbliche.
menzionato solo in via ipotetica per l'autoriciclaggio, quale possibile autonoma qualificazione della condotta successiva alla creazione del credito, non contestata nel caso concreto.
richiamato come norma che consente la confisca del prodotto dell'autoriciclaggio, evocata solo in termini astratti.
richiamato come termine di confronto; la Corte usa la giurisprudenza relativa a tale reato per affermare, in base alla medesima ratio, che il profitto può includere anche le utilità derivanti dalla successiva cessione dei crediti inesistenti.
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il profitto del reato può comprendere non solo l'utilità immediata ottenuta con la condotta tipica, ma anche le utilità derivate causalmente dalla successiva monetizzazione o cessione del bene o del credito fittiziamente creato, se vi è continuità causale con il reato presupposto.
- La discussione sul momento consumativo del reato presupposto è irrilevante quando il bene sequestrato costituisce comunque profitto diretto o derivato del fatto illecito e quindi è suscettibile di ablazione cautelare.
- Ai fini della legittimità del sequestro preventivo, il periculum in mora può essere desunto anche dalla possibilità di ulteriori cessioni o compensazioni del bene/credito illecito e dalla prospettata prosecuzione dell'attività criminosa.
- La censura di violazione del principio di proporzionalità è infondata se viene confrontata il sequestro penale con rimedi amministrativi solo ipotetici, non ancora adottati e comunque estranei alla misura cautelare reale in scrutinio.
- Nel controllo di legittimità sul sequestro preventivo, il giudice di legittimità valorizza la pertinenzialità e la derivazione causale del profitto rispetto al reato contestato, ammettendo l'ablazione anche del ricavato della successiva cessione di crediti d'imposta fraudolentemente generati.
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