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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24672/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio di cassazione relativo all'improcedibilità di un'esecuzione presso terzi promossa da un avvocato nei confronti di una propria assistita, con intervento dell'ente previdenziale terzo pignorato. In quel giudizio la Corte aveva respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese in favore del solo istituto previdenziale, ritenuto costituito. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 370 e 366 c.p.c. e chiedendo la revoca dell'ordinanza ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che il controricorso dell'ente non gli fosse mai stato validamente notificato, poiché nel ricorso originario era stato indicato il proprio domicilio in Napoli e l'indirizzo PEC; ne deriverebbe che la notifica presso la cancelleria della Corte di cassazione sarebbe stata invalida e, quindi, che l'ente non avrebbe assunto la qualità di controricorrente, con conseguente illegittimità della condanna alle spese. La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma attingesse una valutazione giuridica sulla ritualità della costituzione dell'ente e sulla validità della notifica del controricorso, profili estranei all'errore percettivo richiesto dall'art. 395 n. 4 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto insussistente l'errore di fatto revocatorio dedotto, perché la statuizione sulle spese era collegata a una valutazione giuridica della rituale costituzione dell'ente previdenziale, non alla supposizione di un fatto la cui verità fosse incontrovertibilmente esclusa. Ha quindi confermato la precedente regolazione delle spese e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    La notificazione presso la cancelleria della Corte di cassazione è ammessa solo al ricorrere delle condizioni previste dalla norma; la Corte richiama il tema della validità della notifica del controricorso in relazione all'elezione di domicilio e all'indicazione della PEC.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla notificazione del controricorso.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rende ammissibile la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., tra cui l'errore di fatto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa o dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Viene menzionato per la proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il giudice abbia supposto o escluso un fatto processuale in modo meramente percettivo e incontrovertibile, non quando la censura investa la valutazione giuridica o l'interpretazione degli atti.
  • L'errore revocatorio non può essere utilizzato per contestare la correttezza della qualificazione della costituzione di una parte o la validità giuridica di una notificazione, se la questione implica un apprezzamento logico-giuridico e non una mera svista percettiva.
  • Ai fini dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il fatto dedotto deve non essere stato oggetto di controversia nel precedente giudizio e deve risultare dagli atti in modo tale da escludere ogni margine di dubbio; in caso contrario il rimedio revocatorio è inammissibile.
  • La validità della notificazione del controricorso va valutata alla luce delle condizioni previste dall'art. 366 c.p.c., comma 2, in tema di elezione di domicilio e indicazione della PEC, ma tale verifica appartiene al giudizio di diritto e non al vizio revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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