Cassazione Penale, Sentenza n. 15136/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza d'appello che aveva escluso la circostanza aggravante dei "futili motivi" (art. 61 n.1 c.p.), chiedendone la rinnovazione e l'annullamento con rinvio; Novi impugnava la condanna per molteplici vizi di motivazione e contrasto probatorio (in particolare criticando l'attendibilità delle dichiarazioni di Regis, Manera e Altare, la ricostruzione dei contatti telefonici, l'ora del delitto e riscontri oggettivi come il rinvenimento del proiettile e delle chiavi).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la valutazione di merito che aveva escluso l'aggravante dei futili motivi per insuperabile incertezza sul movente (la Corte ha ritenuto plausibile anche l'ipotesi non futile, ossia l'eliminazione di un possibile testimone capace di procurare ritorsioni), e ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione complessiva della prova che ha portato alla condanna di Novi. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena di anni diciotto di reclusione decisa in appello) con l'assorbimento delle questioni probatorie sollevate dall'imputato; Novi è stato inoltre condannato alle spese processuali e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nelle misure indicate in sentenza.
Norme richiamate
art. 61 n. 1 cod. pen. (circostanza aggravante dei futili motivi)
L'aggravante sussiste solo se il movente è di tal leggerezza e sproporzione rispetto al reato da apparire, secondo il comune sentire, manifestamente insufficiente a provocare l'azione criminosa; deve essere provata in termini di certezza o consistente probabilità e non come mera possibilità alternativa
La circostanza aggravante è elemento dell'imputazione che deve essere oggetto di prova e valutata secondo le regole probatorie del processo penale
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
I criteri di valutazione della prova devono condurre alla certezza o a una consistente probabilità; il giudice può utilizzare la prova indiziaria purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti
Riferimento alle regole di giudizio e valutazione della prova in rapporto all'accertamento delle circostanze aggravanti
Consente al giudice, nell'udienza, di disporre d'ufficio integrazioni probatorie; richiamato per gli accertamenti testimoniali compiuti in contraddittorio
Stabilisce le conseguenze processuali della decisione di rigetto del ricorso del condannato, con condanna alle spese processuali del ricorrente
art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Consente la motivazione concisa dei giudizi di merito; la Corte sottolinea che la motivazione ha dato conto delle ragioni favorevoli e implicitamente ha respinto le contrarie
Massime di principio
- L'aggravante dei "futili motivi" richiede prova solida e univoca del movente: se sussistono alternative plausibili (es. eliminazione di un testimone potenzialmente pericoloso), il giudice può legittimamente escluderla
- La valutazione della credibilità dei testimoni e la valutazione di merito (convergenza delle prove dichiarative e riscontri materiali come il ritrovamento dell'arma) è di competenza del giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi logici o di motivazione
- Le confessioni e le dichiarazioni stragiudiziali possono assumere valore probatorio se riscontrate da elementi oggettivi (p.es. occultamento e ritrovamento dell'arma indicato dal confidente)
- La prova indiziaria è utilizzabile purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e valutati complessivamente in termini di certezza o consistente probabilità
- In sede di legittimità le contestazioni tecniche sulla ricostruzione dei fatti devono confrontarsi con l'intero percorso argomentativo della sentenza: rilievi che non demoliscano la convergenza probatoria sono difficilmente decisivi
- Se il ricorso del Pubblico Ministero è rigettato, il giudizio di merito relativo alla qualificazione del movente e delle aggravanti resta confermato; il procuratore deve dimostrare l'errore logico o la contraddittorietà della motivazione per ottenere accoglimento
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