Cassazione Penale, Sentenza n. 13136/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) relative al fallimento della "Fra.dis Appalti s.r.l.". Le censure principali: Giuseppe Di Domenico sostiene di essere un extraneus che ha pagato un prezzo congruo per la cessione dell'azienda (120.000 euro) e contesta di aver avuto coscienza di una distrazione patrimoniale; Fabio Di Spirito contesta che la sua responsabilità sia stata affermata sulla sola base della ricezione di assegni girati dalla Sol'Arte e da dichiarazioni del coimputato Ceparano, non essendovi riscontri di un disegno unitario; contesta inoltre l'aggravante per più fatti di bancarotta in relazione al veicolo e sostiene che i beni locati erano stati retrocessi senza danno; Francesco Di Spirito impugna la qualificazione come distrazione di operazioni che sarebbero scelte imprenditoriali legittime (affitto e successiva cessione con prezzo congruo), contesta la valutazione delle dichiarazioni del Ceparano e chiede prova del suo concorso nella distrazione del veicolo; Giulio Ceparano deduce di essere stato una "testa di legno" e che le sue dichiarazioni e la sua posizione siano state valutate erroneamente. Tutti i ricorsi si fondano principalmente su presunti vizi di motivazione e violazioni degli artt. della legge fallimentare relativi alla bancarotta e della normativa processuale in tema di valutazione della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato le censure, conferma nella sostanza le decisioni di merito: rigetta i ricorsi di Francesco Di Spirito, Fabio Di Spirito e Giuseppe Di Domenico, condannandoli al pagamento delle spese processuali, ritenendo adeguatamente provata la spoliazione patrimoniale della fallita (dirottamento dei pagamenti verso la Fra.dis Immobiliare riconducibile alla famiglia Di Spirito, mancanza di riscontro dei corrispettivi, omessa tenuta/consegna delle scritture). Quanto a Giulio Ceparano, la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contestazione della distrazione del veicolo, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'Appello di Napoli; per il resto il ricorso di Ceparano è rigettato. La motivazione della Corte sottolinea la legittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni, la fondatezza delle inferenze tratte dal mancato rinvenimento di beni e di corrispettivi e la rilevanza delle condotte gestorie effettivamente poste in essere da Ceparano (negoziazione degli effetti cambiari e girata delle somme).
Norme richiamate
art. 216, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta)
Usato per contestare la distrazione dolosa di beni della fallita; la Corte conferma che il mancato rinvenimento dei valori al momento del fallimento costituisce presunzione di distrazione dolosa, salvo giustificazione da parte dell'amministratore
art. 223, legge fallimentare (obblighi dell'amministratore, tenuta scritture)
Richiamato per la responsabilità degli amministratori che omettono di tenere o conservare le scritture contabili; la Corte ritiene che l'assenza delle scritture e l'occultamento siano indice di volontà di nascondere movimenti distrattivi
art. 219, legge fallimentare (aggravante pluralità di fatti)
Valutato in relazione all'aggravante per la commissione di più fatti di bancarotta; la Corte verifica l'effettivo concorso in più condotte distrattive e la motivazione sul punto
art. 110, codice penale (concorso di persone nel reato)
Applicato per esaminare il concorso tra amministratori ed extranei; la responsabilità dell'extraneus richiede la consapevolezza che la sua condotta concorra a depauperare il patrimonio sociale
art. 192, comma 3, codice di procedura penale (valutazione delle prove/dichiarazioni)
Richiamato in tema di valutazione della prova dichiarativa e della credibilità; la Corte legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni quando parti di esse trovino riscontro oggettivo
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Ulteriore richiamo all'aggravante per più fatti e alla necessità di motivazione specifica per l'applicazione dell'aggravante stessa
art. 187, codice di procedura penale
Richiamato nella fase di doglianze processuali (valutazione e ammissibilità di mezzi di prova e dichiarazioni); utilizzato per valutare il corretto uso delle dichiarazioni giudiziali
art. 546, codice di procedura penale
Invocato in relazione ai profili di ammissibilità del ricorso e alla correttezza del procedimento di impugnazione; la Corte verifica la regolarità formale e le ragioni di annullamento limitato
Massime di principio
- La congruità del prezzo di cessione o il carattere apparentemente legittimo di una scelta imprenditoriale non escludono automaticamente la responsabilità per bancarotta fraudolenta se il corrispettivo viene di fatto dirottato su soggetti riconducibili agli imputati e non beneficia la società fallita
- La mancata disponibilità, al momento del fallimento, di beni o corrispettivi costituisce una presunzione rilevante di distrazione dolosa, che grava sull'amministratore l'onere di fornire una giustificazione convincente
- La responsabilità dell'extraneus richiede la prova della sua consapevolezza del carattere distrattivo dell'operazione: trasferimenti di somme verso società riconducibili agli imputati possono essere indice di tale consapevolezza
- La valutazione frazionata delle dichiarazioni (confessioni, dichiarazioni pro se, testimonianze) è ammissibile: parti delle dichiarazioni possono essere ritenute attendibili se sorrette da riscontri concreti e non vi è interferenza logico-causale che le annulli tutte
- L'omessa tenuta o consegna delle scritture contabili è un fatto penalmente rilevante e, se connesso a operazioni distrattive, rafforza il quadro probatorio a carico degli amministratori
- Chi invoca la qualità di "testa di legno" deve dimostrare l'effettiva estraneità ai fatti con elementi concreti; la semplice affermazione non esclude responsabilità se emergono atti gestori o benefici effettivi
- In presenza di cessioni o affitti d'azienda, è cruciale accertare non solo la forma (prezzo, durata) ma anche la concreta destinazione dei flussi finanziari e la corrispondenza tra chi paga e chi effettivamente beneficia
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