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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22473/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per traffico di stupefacenti. Vrapi ha dedotto: (i) violazione del divieto di ne bis in idem internazionale (art. 4 Prot. 7 CEDU e art. 649 c.p.p.), sostenendo la sovrapponibilità dei fatti con la precedente condanna in Svizzera e chiedendo la detrazione/adeguamento della pena; (ii) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Petroviq ha contestato l'attribuzione della responsabilità, sostenendo che la prova poggiasse esclusivamente sulla titolarità di una utenza telefonica non esclusiva e sulla ricostruzione delle conversazioni, chiedendo la revisione della valutazione probatoria. Kulluri ha dedotto (i) carenza di motivazione circa il riconoscimento informale del suo riconoscimento da parte della P.G. e violazione delle norme probatorie; (ii) errata applicazione dell'art. 81 c.p. (continuazione) e vizio di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Vrapi: il ricorso relativo al ne bis in idem è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'identità dei fatti tra il procedimento svizzero e quello italiano (diversità di sostanze, periodo e soggetti coinvolti); il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto i giudici di merito avevano motivato congruamente il diniego sulla base del ruolo attivo e della gravità della condotta. Per Petroviq: il motivo è stato ritenuto generico e non confrontato criticamente con la motivazione di merito; la Corte d'appello aveva indicato plurimi elementi (trasporto cocaina, intercettazioni, titolarità utenza e triangolazioni) che giustificavano l'affermazione di responsabilità. Per Kulluri: il riconoscimento fotografico/identificazione effettuato dalla P.G. è stato ritenuto utilizzabile in sede di rito abbreviato e adeguatamente valutato; la motivazione sulla continuazione e sugli aumenti di pena è stata giudicata sufficiente (aumento contenuto, congrua motivazione). Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria (importo non specificato nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (concorso/continuazione)

    Usato per giustificare aumenti di pena per reati commessi in continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione sull'aumento (misura contenuta e rapporto di proporzione rispettato) e che non fosse necessario indicare il reato più grave quando i reati hanno pari gravità edittale.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione e traffico di stupefacenti)

    Norma sostanziale contestata per traffico di stupefacenti; la Corte d'appello aveva escluso l'aggravante del comma 6 per alcuni imputati e riconosciuto attenuanti ad altri, decisioni confermate dalla Cassazione.

  • art. 114 cod. pen. (circostanza attenuante riconosciuta a Petroviq)

    Applicata dalla Corte d'appello a favore di uno degli imputati; la Cassazione non ha contestato il riconoscimento operato in merito.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte rammenta che la concessione richiede elementi positivi che giustifichino l'applicazione; l'assenza di elementi negativi non dà di per sé diritto alle attenuanti. Il diniego, debitamente motivato sui profili negativi (ruolo, ampiezza dell'attività), è insindacabile in Cassazione.

  • art. 4 Prot. 7 CEDU / art. 50 Carta dei diritti fondamentali / art. 54 Convenzione di Schengen

    Invocate in relazione al divieto del ne bis in idem internazionale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza UE secondo cui l'identità dei 'medesimi fatti' è una nozione autonoma dell'UE e richiede che i fatti siano 'inscindibilmente collegati' sotto il profilo materiale; non essendo tale identità provata, il divieto non opera.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo sul ne bis in idem; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto non ha criticato efficacemente la motivazione di merito.

  • norme sul rito abbreviato e utilizzabilità degli atti (giurisprudenza richiamata: Sez.5/norme processuali)

    La Corte conferma che, nel giudizio abbreviato, possono essere utilizzati agli effetti decisionali tutti gli atti di indagine legittimamente acquisiti al fascicolo del P.M.; anche il riconoscimento fotografico/identificazione della P.G. è prova ammissibile se ritenuta credibile.

  • artt. 125 comma 3, 189, 192 commi 1 e 2, 546 lett. e) cod. proc. pen. (richiamati da Kulluri)

    Richieste di motivazione formale sui criteri e massime di esperienza per la valutazione del riconoscimento da parte della P.G.; la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita fosse adeguata e che il riconoscimento fosse valutabile nel rito abbreviato.

Massime di principio

  • Ne bis in idem internazionale (Schengen/Prot.7 CEDU) richiede l'identità fattuale degli 'stessi fatti' intesi come fatti inscindibilmente collegati: la mera sovrapposizione tipologica o soggettiva non è sufficiente.
  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: le censure devono essere critiche e confrontare specificamente la motivazione dei giudici di merito; argomentazioni generiche o richieste di riconsiderazione del merito sono inammissibili.
  • Per il riconoscimento del diritto alle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è necessario che emergano elementi positivi che giustifichino la loro applicazione; l'assenza di profili negativi non obbliga il giudice ad accordarle.
  • Nel rito abbreviato è ammessa la utilizzazione, a fini decisionali, di atti di indagine legittimamente acquisiti, inclusi verbali di individuazione o riconoscimenti fotografici della P.G., purché la motivazione ne ricavi affidabilità.
  • In tema di reato continuato e determinazione della pena (art. 81 c.p.), il giudice deve indicare pena base e aumenti; il grado di dettaglio della motivazione sugli aumenti è correlato all'entità degli stessi: aumenti contenuti richiedono motivazione meno analitica, aumenti rilevanti richiedono motivazione più puntuale.

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