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Ordinanza

Ordinanza n. 29/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento con prot. Uscita n. 0376748 del 24/09/2025 con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro prot. n. P-NA/L/Q/2023/190448 già rilasciato in suo favore l’1 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202507022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro precedentemente rilasciato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro, chiedendone in via incidentale la sospensione. La revoca era stata adottata in relazione all'incompletezza della dichiarazione di asseverazione, prospettata dall'amministrazione anche quale causa ostativa ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente ha tuttavia prodotto documentazione indirizzata alla Prefettura il 24 agosto 2025, dalla quale è possibile individuare il numero dei lavoratori in forza all'impresa, integrando l'elemento ritenuto carente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, valorizzando il fatto che l'incompletezza della dichiarazione di asseverazione era stata integrata dalla documentazione trasmessa alla Prefettura il 24 agosto 2025. Ha quindi sospeso l'efficacia della revoca del nulla osta. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'incompletezza della dichiarazione di asseverazione è stata prospettata quale causa ostativa nell'ambito del contraddittorio procedimentale; la documentazione successivamente indirizzata alla Prefettura è stata ritenuta idonea a integrare l'elemento mancante ai fini cautelari.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e della relativa decisione del TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro può essere sospesa quando la carenza documentale posta a fondamento dell'atto risulti integrata, prima della decisione cautelare, da documentazione idonea a individuare l'elemento mancante.
  • La produzione di documentazione integrativa rilevante per superare la carenza contestata dall'amministrazione può giustificare la sospensione cautelare dell'atto impugnato, senza anticipare la definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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