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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11737/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati, prospettando due censure: (1) violazione di norma processuale per presunta mancanza o incompletezza del dispositivo dell'ordinanza, dato che il provvedimento rinviava al dispositivo depositato senza trascriverlo; (2) violazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p., nonché degli artt. 125 e 546 c.p.p., perché il Tribunale aveva indicato il termine maggiorato (45 giorni) per il deposito della motivazione senza spiegare le ragioni della maggiore complessità della motivazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha affermato che il rinvio al dispositivo depositato (motivazione per relationem) non determina nullità quando il ricorrente era a conoscenza dell'atto, richiamando la giurisprudenza (Sez. U., n. 17/2000, Primavera). Sul secondo motivo la Corte ha ribadito che, ai fini del termine maggiorato previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p., è sufficiente che il tribunale indichi il termine superiore nel dispositivo; non è richiesto che il giudice esponga motivazioni particolari che giustifichino la maggiore complessità. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    Norma penale riferita al fatto per il quale è stata applicata la misura cautelare; citata quale titolo di reato relativo alla misura contestata

  • art. 612-bis cod. pen.

    Norma penale (atti persecutori) riferita al fatto per il quale è stata disposta la misura cautelare

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Regola i termini per la decisione e per il deposito dell'ordinanza in materia di misure coercitive; la Corte interpreta che l'indicazione nel dispositivo di un termine superiore (fino a 45 giorni) è sufficiente e non richiede una motivazione specifica della scelta del termine maggiorato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma procedurale generale citata dal ricorrente in relazione agli obblighi motivazionali; la Corte non ritiene che imponga l'onere di spiegare le ragioni del termine maggiorato di cui all'art. 309

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sul deposito delle motivazioni degli atti decisori; richiamata dal ricorrente ma la Corte ritiene che il disposto di art. 309 sia quello direttamente pertinente sul termine per il deposito

  • Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 (Primavera), Rv. 216664

    Giurisprudenza che ammette la motivazione per relationem e viene richiamata per sostenere la legittimità del rinvio al dispositivo depositato

  • Sez. 1, n. 11166 del 22/12/2015 (Pardo), Rv. 266211

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'indicazione del termine superiore nel dispositivo è sufficiente e non richiede dettagliata giustificazione della complessità della motivazione

  • Corte Cost., n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio di responsabilità/colpa del ricorrente: la condanna alle somme non richiede che il ricorso sia proposto in malafede, ma che non si ritenga proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il rinvio a un dispositivo depositato (motivazione per relationem) è ammesso e non comporta nullità se l'interessato era a conoscenza dell'atto richiamato
  • Quando il tribunale dispone un termine superiore a quello ordinario per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., è sufficiente che il termine sia indicato nel dispositivo; non è richiesto che il giudice spieghi nel merito le ragioni della maggiore durata
  • L'art. 309, comma 10, sanziona principalmente il mancato rispetto dei termini di decisione e di deposito; l'eventuale estensione del termine non richiede una motivazione aggiuntiva per essere valida
  • Per impugnare con successo la mancata motivazione o la scelta di un termine maggiorato è necessario dimostrare un vizio formale o sostanziale specifico (es. mancato rispetto dei termini) e non può bastare una generica censura sulla mancanza di spiegazioni
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese processuali e somme alla Cassa delle ammende; prima di proporre ricorso è opportuno verificare la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla questione

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