Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41881/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto del riesame sostenendo: 1) carenza di gravi indizi di colpevolezza perché la partecipazione di Staropoli all'agguato non sarebbe provata in modo sufficiente — i collaboratori Mantella e Moscato non avrebbero indicato la sua partecipazione e solo Arena lo avrebbe fatto; le riprese video non avrebbero consentito l'identificazione certa e i contatti con la vittima non proverebbero il concorso nell'omicidio; 2) violazione dell'art. 274 c.p.p.: mancherebbe una presunzione di necessità della custodia cautelare in carcere per il delitto contestato e il provvedimento non avrebbe valutato concretamente l'attualità e la proporzionalità del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che non spetti a essa rivedere gli elementi di fatto o la valutazione dell'attendibilità delle fonti fatta dal giudice di merito e dal tribunale del riesame; il controllo di legittimità è limitato a verificare la presenza di motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di illogicità manifeste. Il Collegio ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale di Catanzaro, che ha valorizzato sia le dichiarazioni dei collaboratori (con distinzioni sulla conoscenza diretta dei fatti) sia altri elementi indiziari (movimenti della vittima, immagini di videosorveglianza, testimonianze). Inoltre è stata confermata l'applicabilità della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. al delitto di omicidio (art. 575 c.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposto l'invio del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito nel contesto della valutazione degli indizi e della motivazione: la Corte ricorda che non può rivedere la valutazione degli elementi di fatto operata dal giudice di merito, ma verifica la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al valore delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte accetta la possibilità che dichiarazioni, anche de relato, concorrano alla formazione del quadro indiziario se supportate da altri elementi e se la motivazione ne evidenzia precisione e credibilità

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Il ricorrente l'ha invocata per contestare la presunzione di necessità della custodia; la Corte ha ritenuto la valutazione del bisogno cautelare di competenza del giudice di merito e non rivedibile in sede di legittimità, salvo vizio motivazionale evidente

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dal comma 3 si applica anche al delitto di omicidio (art. 575 c.p.), e quindi legittima l'adozione della misura quando sussistono gravi indizi

  • art. 575 cod. pen.

    Delitto contestato (omicidio): la Corte conferma che, trattandosi di omicidio, opera la presunzione di adeguatezza della custodia ai sensi dell'art. 275 c.p.p., salvo valutazioni motivate diverse del giudice di merito

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposto l'invio del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti allo stato detentivo del ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non rivede i fatti né rivaluta l'attendibilità delle fonti: il controllo è limitato alla verifica della presenza e congruità della motivazione e all'assenza di illogicità manifeste.
  • Le dichiarazioni di collaboratori, anche se non tutte menzionano un imputato, possono essere valutate congiuntamente e integrate da altri elementi (video, movimenti della vittima, testimonianze) per fondare gravi indizi.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. si applica anche all'omicidio (art. 575 c.p.), salvo che il giudice di merito motivi in modo concreto e convincente la non necessità della misura.
  • Un motivo di ricorso che si limita a ripetere le critiche di merito senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della motivazione impugnata è destinato a essere ritenuto generico e infondato.
  • Se il provvedimento impugnato contiene una motivazione sufficientemente articolata sulla fonte e sulla valenza degli indizi, il giudice di legittimità respingerà i tentativi di rinnovazione della valutazione probatoria in sede di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.