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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18713/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. I motivi articolati erano sette: i primi due denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla mancata concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale pur a fronte della sospensione condizionale della pena, e alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione; il terzo censurava l'erronea qualificazione giuridica del fatto come ricettazione; il quarto lamentava l'omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il quinto deduceva violazione di legge per il mancato accertamento della registrazione dei marchi ai fini del giudizio di responsabilità; il sesto contestava il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.; il settimo prospettava motivazione apparente e travisamento della prova quanto all'attitudine ingannatoria dei loghi, alla prova dell'uso commerciale della merce, al dolo e alla prescrizione del reato, sostenendo che non fosse stato accertato il tempus commissi delicti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in sede di legittimità perché non dedotti previamente in appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha ritenuto il terzo, quarto, quinto e sesto motivo parimenti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già proposte e disattese in appello con motivazione congrua. Ha giudicato il settimo motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata affrontava compiutamente le questioni dedotte e che la pretesa prescrizione non poteva essere rilevata, poiché l'inammissibilità del ricorso preclude il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi anche la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Le censure non previamente dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; il ricorso deve specificamente contestare l'eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non riconoscibile alla luce delle argomentazioni della sentenza di merito, che valorizzava il numero dei beni contraffatti e il precedente specifico dell'imputato.

  • art. 603 c.p.p.

    La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è stata considerata un motivo non consentito in cassazione perché già dedotta in appello e disattesa con motivazione immune da vizi logici.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria di cause di non punibilità, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili le questioni che la parte non abbia già proposto come motivi di appello, salvo che il ricorso contesti specificamente l'erroneità o incompletezza del riepilogo dei motivi effettuato dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per reiterare censure già esaminate e respinte in appello quando la motivazione della sentenza impugnata risulti congrua e immune da illogicità manifeste.
  • La deduzione di motivazione apparente o travisamento della prova è inammissibile se il provvedimento impugnato affronta in modo compiuto e coerente tutte le questioni rilevanti poste dal ricorrente.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di elementi come la rilevante pluralità dei beni coinvolti e precedenti specifici dell'imputato, ove tali dati siano valorizzati dalla motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneFalsità in scrittura privata
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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