Cassazione Penale, Sentenza n. 19336/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena a 4 anni e 6 mesi per il reato previsto dagli artt. 81 e 319-quater c.p. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge (artt. 179, 180, 185, 420-ter c.p.p.) per illegittima decisione pronunciata in assenza dell'imputato, sia per mancata traduzione sia per omessa autorizzazione a recarsi in udienza del 23/09/2022 dopo che era stato autorizzato per l'udienza precedente; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per mancato proscioglimento rispetto al capo B) per il quale si sosteneva l'innocenza; 3) errata qualificazione giuridica dei fatti come 319-quater c.p., che invece avrebbero dovuto rientrare nell'art. 318 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i secondo e terzo motivo in ragione della rinuncia a tali censure nel corso dell'appello in favore del "concordato in appello" (art. 599-bis c.p.p.), essendo ammesso in cassazione solo il motivo relativo alla formazione della volontà di aderire al concordato o a vizi che abbiano reso la pena illegale. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: benché l'imputato non sia stato tradotto né notificato specificamente per l'udienza del 23/09/2022, la nullità per mancata notifica è stata considerata sanata per mancata tempestiva eccezione dal difensore (artt. 180 e 182 c.p.p.) e la mancata traduzione è stata ritenuta non obbligatoria perché l'imputato aveva conferito procura speciale per la rinuncia agli altri motivi e per il concordato, configurando una implicita rinuncia a comparire. Pertanto la sentenza impugnata resta valida. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Regola il "concordato in appello": la rinuncia a motivi di appello in favore di un accordo sulla pena limita le censure ammissibili in cassazione, che sono invece ammesse solo in caso di vizi relativi alla formazione della volontà di aderire, al consenso del PM o a una pena illegale.
artt. 179, 180, 185, 420-ter cod. proc. pen.
Norme relative alle nullità e alla loro deducibilità: la mancata tempestiva eccezione di nullità (in particolare a norma degli artt. 180 e 182 c.p.p., richiamati) può comportare la sanatoria della nullità processuale intermedia.
Norma sostanziale contestata (corruzione): la Corte ha confermato la qualificazione applicata in appello, ritenendo inammissibile la censura sulla qualificazione in ragione della rinuncia nell'ambito del concordato.
Norma sostanziale (reato meno grave richiamato dal ricorrente): la doglianza sulla diversa qualificazione è stata dichiarata inammissibile per effetto della rinuncia al motivo nell'accordo di appello.
Richiamata in tema di condizioni di proscioglimento: la valutazione delle condizioni di proscioglimento è tra le questioni rinunciabili con l'accordo di appello e non può essere rinnovata in cassazione quando siano stati rinunciati i relativi mezzi di impugnazione.
Giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. Unite sent. n. 7635/2021 - Costantino)
Affermato il principio secondo cui la detenzione agli arresti domiciliari per altra causa, se comunicata, può integrare un impedimento legittimo che obbliga il rinvio e la traduzione; tuttavia la pronuncia distingue i casi di rinuncia esplicita o implicita a comparire dall'impedimento legittimo.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (segnalate: Sez. 4 n. 4460/2005; Sez. 6 n. 25500/2017; Sez. 6 n. 22312/2018)
Principi applicati: a) le nullità di ordine generale non dedotte nei termini sono sanabili; b) la procura speciale per patteggiamento/concordato può implicare consenso dell'imputato alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; c) le doglianze rinunciate nell'accordo di definizione sono inammissibili in cassazione.
Massime di principio
- L'adesione al "concordato in appello" (art. 599-bis c.p.p.) e la conseguente rinuncia a motivi di appello impediscono la riproposizione in Cassazione delle doglianze rinunciate, salvo che si tratti di vizi attinenti alla formazione della volontà di aderire o di una pena illegale.
- La mancata notificazione della nuova fissazione dell'udienza dopo un rinvio per legittimo impedimento è una nullità intermedia che può essere sanata se non eccepita tempestivamente (artt. 180 e 182 c.p.p.).
- L'assenza dell'imputato detenuto in udienza può essere valida se sussiste una rinuncia (anche implicita) a comparire, in particolare quando l'imputato conferisce procura speciale al difensore per concordare e rinuncia espressamente a essere presente.
- La giurisprudenza richiede che, in presenza di detenzione agli arresti domiciliari, l'impedimento sia documentato o comunicato per imporre la traduzione; tuttavia la mancata traduzione può essere non necessaria se emerge una rinuncia dell'imputato alla presenza.
- Le eccezioni procedurali devono essere sollevate nei termini e nelle forme stabilite dal codice processuale: la mancata tempestiva deduzione comporta la perdita della possibilità di ottenere l'annullamento per quella nullità.
- Le questioni sostanziali (es. qualificazione del reato, prova su un capo) possono risultare inammissibili in cassazione se il ricorrente ha rinunciato alle relative doglianze nell'ambito di un accordo di definizione della pena.
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