Cassazione Penale, Ordinanza n. 31066/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., come modificato dalla l. n. 103/2017, ritenendosi sussistente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione ai capi 5) e 6) e aveva rideterminato la pena per i residui reati di furto pluriaggravato. L'unico motivo di ricorso denunciava una motivazione lacunosa della sentenza di appello quanto alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625, comma 1, n. 7, e 61 n. 5 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la corrispondente censura era già in appello formulata in modo generico e non specificamente confrontato con la motivazione del primo giudice; pertanto il motivo era geneticamente inammissibile e non poteva essere utilmente dedotto in cassazione come vizio della sentenza di appello.
Norme richiamate
Indicata come una delle aggravanti la cui esclusione era invocata con il ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità del corrispondente motivo di appello.
Indicata come aggravante contestata dal ricorrente; la doglianza sulla sua mancata esclusione è stata reputata inammissibile.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamata quale fonte di modifica dell'art. 616 c.p.p. in tema di conseguenze economiche dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce il difetto di motivazione della sentenza di appello su una censura proposta in appello in forma generica è inammissibile se il motivo di secondo grado non si confrontava specificamente con la motivazione del primo giudice.
- I motivi di appello generici restano colpiti da inammissibilità originaria anche se la Corte territoriale non abbia espressamente dichiarato tale sanzione quando siano stati proposti insieme ad altri motivi specifici.
- Il vizio di motivazione della sentenza di appello non può essere utilmente dedotto in cassazione quando investe un motivo di appello già inammissibile per genericità, poiché manca un effettivo thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ove il ricorrente sia ritenuto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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