Cassazione Civile, Ordinanza n. 25515/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore reti)
La controversia
La società concessionaria autostradale aveva eseguito lavori di ampliamento di un tratto autostradale nel 2006, nel corso dei quali erano state rimosse e ricollocate alcune interferenze telefoniche di proprietà della società di telecomunicazioni. Le parti avevano stipulato convenzioni per regolare la ripartizione dei costi, ma erano insorte contestazioni sulla imputazione delle spese relative alla rimozione di nove interferenze. Per ragioni di urgenza nell’esecuzione dei lavori, la concessionaria aveva anticipato tali spese e ne aveva poi chiesto il rimborso alla controparte. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d’appello per violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1343 e 1697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato la convenzione senza valorizzare la comune intenzione delle parti e che, correttamente letta, essa avrebbe imposto alla controparte l’onere del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva negato il rimborso richiesto. Ha osservato che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata, purché il ricorrente indichi specificamente la regola violata e trascriva integralmente il testo contrattuale. Nel caso concreto la società ricorrente si era limitata a proporre una lettura alternativa della convenzione, senza dimostrare un errore decisivo nell’interpretazione adottata dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la clausola sulle spese riguardasse le interferenze preesistenti e che le nuove interferenze comportassero l’addebito dei costi alla concessionaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata nella censura interpretativa della convenzione; la Corte non ne sviluppa un autonomo principio, ma respinge la doglianza perché diretta a sostituire una diversa lettura del contratto a quella del giudice di merito.
Richiamato per lamentata violazione dei canoni ermeneutici; la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto e che la censura in cassazione richiede specifica indicazione dell’errore interpretativo.
Richiamato nei motivi; la Corte conferma la valutazione complessiva del testo contrattuale operata dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; dalla sentenza non emerge un autonomo uso di tale disposizione nella ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come se fosse una diversa valutazione del merito.
- In sede di legittimità la violazione delle regole ermeneutiche contrattuali deve essere dedotta in modo specifico, indicando il criterio interpretativo asseritamente violato e il concreto errore ricostruttivo che ne sarebbe derivato.
- La censura non può limitarsi a contrapporre un’interpretazione alternativa del contratto a quella accolta dal giudice di merito, quando quest’ultima sia una delle interpretazioni possibili e plausibili e sia sorretta da motivazione coerente.
- Per denunciare efficacemente un’erronea interpretazione contrattuale in cassazione è necessario trascrivere integralmente il testo del contratto, così da consentire il controllo sulla denunciata violazione e sulla sua decisività.
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