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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato, nominato difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso per attività svolte davanti al GIP, in un giudizio di riesame, in un incidente probatorio e all’udienza preliminare. Il giudice aveva liquidato un importo omnicomprensivo di euro 1.798,50. L’avvocato aveva proposto opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002, deducendo che la liquidazione non teneva conto dei parametri minimi, della complessità e della pluralità delle attività difensive svolte. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. In cassazione il professionista ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 82 d.p.r. 115/2002, dell’art. 12, commi 1 e 3, d.m. 55/2012, come modificato dal d.m. 37/2018, e della tabella 15 allegata, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ricondotto tutte le prestazioni al solo procedimento per indagini preliminari, senza distinguere le diverse fasi e i diversi procedimenti previsti dalla tabella.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto errata l’affermazione del provvedimento impugnato secondo cui tutte le prestazioni del difensore rientravano nel procedimento avente ad oggetto le indagini preliminari. Ha chiarito che l’art. 12, comma 3, d.m. 55/2014 e la tabella n. 15 distinguono quattro fasi del compenso (studio, introduttiva, istruttoria/dibattimentale e decisionale) e che, tra i procedimenti ivi considerati, vi sono anche quelli dinanzi al GIP e al GUP, distinti dalle indagini preliminari e dai giudizi cautelari personali. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione al profilo accolto, con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, per una nuova liquidazione conforme all’articolazione della tabella e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È inoltre presente una successiva ordinanza di correzione di errore materiale che ha rettificato nell’intestazione dell’ordinanza n. 28441/2025 il numero del provvedimento impugnato, senza incidere sul merito della decisione.

Norme richiamate

  • art. 170 d.p.r. 115/2002

    Costituisce il rimedio esperibile dall’avvocato per contestare la liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 82 d.p.r. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, da effettuarsi secondo i criteri normativi richiamati.

  • art. 12, commi 1 e 3, d.m. 55/2012

    La Corte lo richiama insieme alla tabella 15 per affermare che la liquidazione deve avvenire secondo la scansione per fasi prevista per i diversi procedimenti.

  • d.m. 37/2018

    Ha modificato il d.m. 55/2012 e incide sulla disciplina dei parametri richiamata nella liquidazione del compenso.

  • tabella 15 allegata al d.m. 55/2012

    Prevede una struttura articolata per fasi e distingue i procedimenti di indagini preliminari, giudizi cautelari personali, giudizi dinanzi al GIP e al GUP, impedendo una liquidazione indistinta e omnicomprensiva di tutte le attività come se appartenessero allo stesso procedimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato nel successivo procedimento di correzione di errore materiale per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 288 c.p.c.

    Fondamento processuale della correzione dell’errore materiale nell’ordinanza di cassazione.

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    Richiamato per gli adempimenti della cancelleria nel provvedimento redatto in formato elettronico e nel procedimento di correzione.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte esclude la regolazione delle spese nel procedimento di correzione, ritenuto sostanzialmente amministrativo e privo di soccombenza.

Massime di principio

  • Nella liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve applicare la struttura dei parametri e delle tabelle vigenti, senza confondere procedimenti diversi o assorbire in un unico importo attività appartenenti a fasi o procedimenti distinti.
  • La tabella sui parametri forensi non consente una liquidazione indifferenziata quando essa prevede, per ciascun procedimento, una scansione in fasi autonome: studio, fase introduttiva, fase istruttoria/dibattimentale e fase decisionale.
  • Se il giudice di merito omette di qualificare correttamente le attività difensive secondo la tipologia del procedimento e la relativa articolazione tabellare, la liquidazione del compenso è censurabile per violazione dei criteri normativi.
  • Il procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di cassazione ha natura sostanzialmente amministrativa e non dà luogo a soccombenza, con conseguente esclusione della condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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