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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40830/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione: sosteneva di essere stato effettivamente vittima di una aggressione e che le inesattezze relative a luogo e orario della denuncia erano marginali e riconducibili allo stato di shock, non tali da configurare una denuncia mendace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, sebbene l'aggressione sia effettivamente avvenuta, nella denuncia il ricorrente ha falsamente attribuito alla vicenda un tentativo di rapina da parte di ignoti, cioè ha denunciato un fatto diverso e più grave rispetto a quanto realmente accaduto. Tale alterazione del vero è stata ritenuta idonea a deviare le indagini verso un reato inesistente, integrando il delitto di simulazione di reato. Conseguentemente è stata confermata la condanna e disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    punisce chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo

    La norma punisce la comunicazione di un reato falso o la simulazione di sue tracce quando la falsa denuncia è idonea a far iniziare indagini o un procedimento penale. Non conta solo la qualificazione astratta del reato denunciato, ma anche se le alterazioni del vero modificano in modo sostanziale gli elementi concreti della vicenda, incidendo sulla sua identificazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La simulazione di reato (art. 367 c.p.) si configura non solo quando si dichiara un fatto del tutto inesistente, ma anche quando si introducono elementi falsi che trasformano sostanzialmente la vicenda, indirizzando le indagini verso un reato diverso.
  • Differenze marginali su luogo o orario, se effettivamente riconducibili a confusione o shock e non alterano la natura sostanziale del fatto, non costituiscono simulazione di reato; va valutato caso per caso l'impatto delle discrepanze sulla identificazione del fatto.
  • La prova oggettiva (es. filmati, riscontri sul luogo, dati sullo spostamento del veicolo, referti ospedalieri) è determinante per stabilire se la denuncia contenga elementi intenzionalmente falsi o solo inesattezze giustificabili.
  • Per escludere la sussistenza del reato è necessario che le inesattezze non modifichino sostanzialmente la ricostruzione dei fatti: se invece la denuncia introduce un reato diverso (es. attribuire una rapina quando non vi è stata), l'elemento intenzionale di falsità può ritenersi provato.
  • In contesti simili, la difesa dovrebbe mirare a dimostrare la non intenzionalità delle inesattezze (stato di shock, errore, confusione) e fornire riscontri coerenti con la versione effettiva dei fatti per evitare l'accusa di simulazione.

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