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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 3802 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le contribuenti hanno impugnato la sentenza della CTP di Cosenza che aveva respinto i ricorsi contro avvisi di accertamento fondati su movimentazioni di conti correnti ritenute riferibili a operazioni imponibili non dichiarate. Sono state inoltre contestate la validità degli atti sottoscritti da funzionari privi di qualifica dirigenziale e la responsabilità delle socie dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. C.P., quale socia accomandataria, ha sostenuto di avere giustificato le movimentazioni bancarie.

La decisione

La CTR ha accolto parzialmente l'appello. Ha annullato gli atti impositivi nei confronti di P.A., socia accomandante, e di C.P. limitatamente alla sua qualità di liquidatore, poiché non era stata dimostrata l'esistenza di somme loro attribuite in base al bilancio finale di liquidazione, nei limiti previsti per la responsabilità dei soci accomandanti e dei liquidatori. Ha invece confermato gli accertamenti nei confronti di C.P. quale socia accomandataria: l'Amministrazione aveva prodotto un prospetto analitico delle movimentazioni bancarie e la contribuente non aveva fornito, né nell'appello né in precedenza, una giustificazione specifica per ogni operazione. È stata inoltre ritenuta valida la sottoscrizione degli atti da parte di funzionari legittimati, anche se privi della qualifica dirigenziale dichiarata incostituzionale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Gli atti di accertamento sono validi se sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva validamente delegato; non è indispensabile, ai fini della validità dell'atto, il possesso della qualifica dirigenziale.

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973

    I dati risultanti dai conti correnti possono fondare l'accertamento fiscale. Una volta prodotti dall'Amministrazione, spetta al contribuente dimostrare analiticamente che ciascun versamento o prelevamento non è collegato a operazioni imponibili.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    L'atto di appello deve contenere motivi specifici di contestazione della sentenza impugnata. Mere affermazioni generiche sulla correttezza delle proprie giustificazioni non sono sufficienti.

  • Art. 2324 del codice civile

    salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione

    Dopo la liquidazione di una società in accomandita semplice, i creditori possono agire contro i soci accomandanti solo nei limiti della quota di liquidazione effettivamente ricevuta, mentre la responsabilità degli accomandatari resta illimitata secondo il regime applicabile durante la vita della società.

  • Art. 2312 del codice civile

    Richiamato dall'art. 2324 c.c., disciplina la responsabilità successiva alla cancellazione della società e consente ai creditori di agire nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori secondo i presupposti previsti dalla legge.

  • Art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012

    La disposizione, pur essendo stata dichiarata incostituzionale, non determina automaticamente la nullità degli atti tributari anteriori sottoscritti da funzionari che esercitavano legittimamente le funzioni di capo ufficio o erano muniti di delega idonea.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari: questi possono trasferirsi ai soci secondo il tipo sociale e i limiti della responsabilità applicabile.
  • Il socio accomandatario di una s.a.s. può rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali anche dopo la cancellazione della società; il socio accomandante risponde invece, in linea generale, solo nei limiti della quota di liquidazione ricevuta e se tale attribuzione è dimostrata.
  • La responsabilità del liquidatore o del socio accomandante dopo la liquidazione non può essere affermata in modo automatico: l'Amministrazione deve provare l'effettiva attribuzione di somme o la sussistenza degli specifici presupposti di legge.
  • In caso di accertamento bancario, non basta contestare genericamente la ricostruzione dell'Amministrazione: il contribuente deve documentare analiticamente la provenienza e la natura non imponibile di ogni singola movimentazione.
  • Un prospetto dell'Amministrazione che individui date, importi, natura delle operazioni, giustificazioni e motivi del loro mancato riconoscimento può soddisfare l'onere probatorio iniziale e rendere più gravoso l'onere di prova del contribuente.
  • L'appello tributario deve indicare motivi specifici contro la sentenza impugnata; la riproposizione di affermazioni generiche o già disattese può comportare il rigetto per difetto di specificità.
  • La carenza della qualifica dirigenziale del firmatario non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento, purché la sottoscrizione provenga dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato secondo l'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.

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