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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44820/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Bari (31/01/2023) con cui era stata applicata la pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione e euro 4.000 di multa per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e reati connessi; il ricorrente deduceva: (i) omessa pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (mancata indicazione delle ragioni per non procedere al proscioglimento), (ii) insufficiente motivazione in ordine alla congruità della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e art. 133 c.p., (iii) omissione della motivazione sulla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa dal Tribunale di Milano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. limita il sindacato in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento e non consente di riesaminare valutazioni sul proscioglimento ex art. 129 né contestazioni generiche sulla congruità della pena senza specifica allegazione di illegalità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il Tribunale ha motivato la revoca della sospensione condizionale richiamando la soglia della pena superiore a due anni, applicando correttamente l'art. 168 c.p. Conseguentemente è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bari (compresa la revoca della sospensione) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione per delinquere; è il titolo di reato contestato al ricorrente e costituisce la base fattuale della richiesta di applicazione della pena.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regolamenta il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti). La Corte ricorda che, con l'accesso al rito speciale, sono ridotti i margini di sindacato di merito in Cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina la pronuncia di proscioglimento; nella sentenza di patteggiamento l'imputato rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa, per cui la motivazione su eventuale proscioglimento può essere anche meramente enunciativa e non suscettibile di pieno sindacato in Cassazione nei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103/2017)

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento: non sono denunziabili in Cassazione omissioni o valutazioni insufficienti del giudice sul proscioglimento ex art. 129, salvo le ipotesi tassativamente indicate dal comma; ciò restringe il controllo di legittimità sui punti di merito tipici del patteggiamento.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto la doglianza relativa alla congruità della pena generica e priva di specifiche allegazioni atte a dimostrare illegittimità della pena richiesta e applicata.

  • art. 168 cod. pen.

    Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena. La Corte conferma il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento, a tutti gli effetti equiparata a una sentenza di condanna, può legittimamente determinare la revoca della sospensione condizionale quando la pena complessiva supera la soglia prevista (anni 2).

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Cassazione ha un sindacato limitato: l'art. 448, comma 2-bis, limita l'impugnabilità delle valutazioni del giudice relative al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; molte censure motivazionali di merito risultano inammissibili o manifestamente infondate.
  • Chi accede al rito del patteggiamento, rinunciando alla contestazione delle premesse fattuali, non può poi efficacemente ottenere in Cassazione un riesame esteso delle stesse questioni di fatto o di motivazione generica; le doglianze devono essere specifiche e mirate a profili di illegittimità che rientrano nell'ambito di controllo consentito.
  • Le contestazioni generiche circa la congruità della pena sono normalmente inidonee in sede di legittimità se non indicano parametri oggettivi o illegittimità di legge (es.: pena irragionevole rispetto ai limiti legali).
  • La sentenza di patteggiamento può comportare la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa: la Corte conferma che, in assenza di deroga espressa, la nuova condanna è titolo idoneo per la revoca ai sensi dell'art. 168 c.p. quando la pena complessiva supera la soglia prevista.
  • Per ottenere successo in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è necessario articolare motivi che rientrino nelle ipotesi tassative di impugnabilità previste dall'art. 448 c.p.p. o dimostrare un vizio di diritto chiaro e specifico.

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