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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19426/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente asilo)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui l'Unità Dublino aveva disposto il trasferimento del richiedente protezione internazionale in Germania, indicata come Stato membro competente alla ripresa in carico dopo una precedente domanda di asilo ivi presentata e rigettata. Il Tribunale aveva annullato tale provvedimento ritenendo decisiva la mancata prova dell'assolvimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi informativi previsti dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013, richiamando la consegna dell'opuscolo informativo comune e la disciplina interna di recepimento. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, sostenendo che la procedura sarebbe unitaria e che l'obbligo informativo sarebbe stato comunque assolto tramite compilazione e sottoscrizione del modello C3, assistenza dell'interprete, audizione del richiedente e consegna dell'opuscolo previsto dalla normativa interna sulla protezione internazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che gli obblighi informativi e partecipativi degli artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 sono autonomi e specifici rispetto agli adempimenti previsti per la domanda di protezione internazionale dall'art. 10 del d.lgs. 25/2008; non possono quindi dirsi soddisfatti dalla sola compilazione del modello C3 o dalla consegna dell'opuscolo relativo alla domanda di asilo. Poiché nel caso concreto il Ministero aveva allegato soltanto la sottoscrizione del modello C3, senza dimostrare l'effettiva consegna dell'opuscolo comune e il colloquio personale nei termini richiesti dal regolamento, la Corte ha confermato l'annullamento del decreto di trasferimento e ha rigettato il ricorso, condannando l'amministrazione alle spese. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 4 Reg. (UE) n. 604/2013

    commi 2 e 3; opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3

    impone allo Stato membro un obbligo specifico di informare per iscritto il richiedente, in modo sistematico e oggettivo, mediante consegna di uno specifico opuscolo informativo relativo alla procedura Dublino e ai diritti connessi.

  • art. 5 Reg. (UE) n. 604/2013

    prevede il colloquio personale funzionale a raccogliere informazioni utili alla determinazione dello Stato membro competente; è un adempimento autonomo e non fungibile con quello previsto per la domanda di protezione internazionale.

  • Regolamento (UE) n. 604/2013

    il procedimento di determinazione dello Stato membro competente è autonomo, d'ufficio e soggetto a garanzie informative e partecipative proprie, che devono essere assicurate in modo uniforme nell'Unione.

  • art. 10 d.lgs. 25/2008

    disciplina gli obblighi informativi connessi alla domanda di protezione internazionale, ma tali obblighi non sostituiscono quelli specifici previsti dal Regolamento Dublino III.

  • art. 38 d.lgs. 25/2008

    richiamato quale base del sistema interno di predisposizione dell'opuscolo informativo relativo alla domanda di protezione internazionale.

  • art. 20 Regolamento (UE) n. 604/2013

    richiamato per qualificare la procedura di determinazione dello Stato competente come procedimento d'ufficio.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    richiamato per la riserva di motivazione in camera di consiglio.

  • art. 4 Reg. (UE) n. 603/2013

    richiamato incidentalmente quale contenitore dell'opuscolo informativo comune in materia Dublino.

Massime di principio

  • Gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino III hanno natura autonoma e specifica rispetto agli adempimenti informativi relativi alla domanda di protezione internazionale: non sono assorbiti né fungibili con questi ultimi.
  • L'adempimento dell'obbligo di informazione ex art. 4 Reg. (UE) n. 604/2013 deve essere valutato in senso sostanziale, ma richiede comunque la prova della consegna dello specifico opuscolo comune e dell'effettiva informazione sui diritti e sulle scansioni della procedura Dublino.
  • Il semplice utilizzo del modello C3 o la consegna di documentazione predisposta per la domanda di asilo non basta a dimostrare il rispetto degli obblighi informativi propri della procedura di trasferimento verso altro Stato membro.
  • La violazione degli obblighi informativi e partecipativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 comporta la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che sia necessario allegare uno specifico pregiudizio difensivo in concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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