Cassazione Civile, Ordinanza n. 30007/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio risarcitorio promosso da una società nei confronti di un comune, nel quale era stata già accertata con sentenza non definitiva la responsabilità precontrattuale dell’ente. Nel prosieguo, il tribunale aveva condannato il comune al pagamento di una somma molto inferiore a quella domandata a titolo di danni (oltre accessori e spese). La corte d’appello, in sede di impugnazione, aveva accolto l’appello incidentale del comune e rigettato l’appello principale della società. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità e la compensazione delle spese. La società richiamava anche un precedente esito sfavorevole già intervenuto in relazione alla sentenza non definitiva sull’an della pretesa risarcitoria, sostenendo di aver coltivato il presente giudizio sul quantum anche per evitare una duplicazione dei processi.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i quattro motivi di ricorso perché, in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese tra le parti, ravvisando giusti motivi alla luce delle ragioni indicate dalla ricorrente. È stata esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, sul rilievo che non si trattava di inammissibilità originaria.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
menzionato dalla ricorrente come base della richiesta di sospensione del processo per evitare duplicazione di giudizi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l’applicazione perché l’estinzione non deriva da inammissibilità originaria
richiamato in relazione al contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità e rende superfluo l’esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese di lite ove ricorrano giusti motivi emergenti dalle circostanze del caso.
- La disciplina dell’ulteriore contributo unificato non opera automaticamente in ogni ipotesi di definizione del giudizio: essa presuppone le condizioni normativamente previste, che non ricorrono quando l’estinzione non sia conseguenza di un’inammissibilità originaria del ricorso.
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