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Sentenza

Sentenza n. 773/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 0021480 dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, notificato a mezzo pec in data 21.10.2025, con il quale è stata disposta l’esclusione di Polis società cooperativa sociale dalla procedura di gara per l’affidamento della gestione educativa e di servizi ausiliari del nido di infanzia “Il Fiordaliso”, nonché di altri servizi integrativi a contenuto educativo. Appalto riservato alle cooperative di tipo A. CIG. B79384BA29; - della nota prot. n. 0020053 del 30.09.2025, con la quale l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento della gestione educativa e di servizi ausiliari del nido di infanzia “Il Fiordaliso”, nonché di altri servizi integrativi a contenuto educativo. appalto riservato alle cooperative di tipo A. CIG. B79384BA29; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso o comunque collegato, ivi compresa l’eventuale aggiudicazione dello stesso, ove medio tempore intervenuta. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DELL’INEFFICACIA - del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more della presentazione del presente ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il 30 dicembre 2025: - della Determinazione del Responsabile di Area n. 1116 del 25.11.2025, con la quale è stato preso atto della proposta di aggiudicazione, come risultante dal verbale del RUP n. 4 del 24/11/2025, in favore della Giocolare Società Cooperativa Sociale, a seguito dello scorrimento della graduatoria; - della Determinazione del Responsabile di Area dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese n. 1235 del 12.12.2025, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D.lgs. 36/2023, l’aggiudicazione dell’appalto avente a oggetto l’affidamento della gestione educativa e di servizi ausiliari del nido di infanzia “Il Fiordaliso”, nonché di altri servizi integrativi a contenuto educativo. Appalto riservato alle cooperative di tipo A. CIG. B79384BA29, in favore dell’operatore economico Giocolare Società Cooperativa Sociale, che ha offerto un ribasso del 4,20% con un importo complessivamente offerto, al netto dell’Iva di € 1.183.928,56. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il 12 gennaio 2026: - della determinazione n. 995 del 21.10.2025 del Responsabile di Area dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, non comunicata alla ricorrente, avente a oggetto l’esclusione dell’operatore economico Polis Società Cooperativa Sociale; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GIOCOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE il 21 gennaio 2026 : - di tutti i provvedimenti costituenti ed inerenti il subprocedimento di anomalia, con particolare riguardo: - alla nota n. 16803 del 11.08.2025 a firma del dirigente Dott. G. Stasi con cui la Centrale Unica di Committenza comunicava a Polis l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia, nella parte in cui si limitava a richiedere all’aggiudicataria di dimostrare che il costo della manodopera dalla stessa indicato rispettasse i minimi salariali retributivi e fosse compatibile con le migliorie offerte, consistenti in 40 ore all’anno aggiuntive per ciascun educatore, senza chiedere ulteriori specifiche con riferimento agli ulteriori costi diretti ed indiretti da sostenersi per garantire la corretta esecuzione del servizio; - alla nota n. 17313 del 19.08.2025 nella parte in cui l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese si limitava a richiedere alla Studio Associato Neri Sabatini se le giustificazioni addotte dall’offerente potessero essere considerate congrue e sufficienti rispetto al costo orario per le figure individuate, senza richiedere allo stesso di verificare altresì se l’inquadramento del personale quotato fosse congruo e rispettoso delle declaratorie del CCNL applicato, avuto riguardo alle mansioni concrete descritte nell’offerta tecnica di Polis; - al verbale n. 2 del RUP del 16.09.2025 che, facendo propria la relazione del Consulente del Lavoro ivi richiamata di cui alla nota prot. 17772 del 28/08/2025, nella parte in cui considera il costo della manodopera quotato da Polis compatibile con il servizio ed il costo orario precisato nei giustificativi come congruo rispetto al CCNL applicato ed alle relative tabelle ministeriali, senza alcuna verifica ulteriore rispetto alle mansioni affidate al personale per come dettagliate nel progetto tecnico della odierna ricorrente principale; - al verbale n. 3 del RUP del 21.10.2025 ed alla nota prot. 20053 del 30.09.2025 con cui si comunicava l’avvio del procedimento di esclusione nei confronti di Polis, nella parte in cui l’Amministrazione si limitava a motivare l’esclusione sulla base dell’illegittima modifica dell’offerta e della allocazione di parte di costi della manodopera nell’ambito delle spese generali; - alla Determinazione del Responsabile di Area Dott. G. Stati, n. 995 del 21/10/2025 costituente provvedimento di esclusione nei confronti della Polis Società Cooperativa Sociale, nonché della nota n. 21480 del 21.10.2025, nella parte in cui l’Amministrazione si limitava a motivare l’esclusione dell’operatore economico sulla base dell’illegittima modifica dell’offerta e della allocazione di parte di costi della manodopera nell’ambito delle spese generali, senza alcuna indagine in ordine alla tenuta globale dell’offerta; - alla nota n. 21480 datata 21.10.2025 con la quale l’esclusione veniva comunicata alla ricorrente principale; - ove e per quanto occorra, di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto.fferta tecnica di Polis; • al verbale n. 2 del RUP del 16.09.2025 che, facendo propria la relazione del Consulente del Lavoro ivi richiamata di cui alla nota prot. 17772 del 28/08/2025, nella parte in cui considera il costo della manodopera quotato da Polis compatibile con il servizio ed il costo orario precisato nei giustificativi come congruo rispetto al CCNL applicato ed alle relative tabelle ministeriali, senza alcuna verifica ulteriore rispetto alle mansioni affidate al personale per come dettagliate nel progetto tecnico della odierna ricorrente principale; • al verbale n. 3 del RUP del 21.10.2025 ed alla nota prot. 20053 del 30.09.2025 con cui si comunicava l’avvio del procedimento di esclusione nei confronti di Polis, nella parte in cui l’Amministrazione si limitava a motivare l’esclusione sulla base dell’illegittima modifica dell’offerta e della allocazione di parte di costi della manodopera nell’ambito delle spese generali; • alla Determinazione del Responsabile di Area Dott. G. Stati, n. 995 del 21/10/2025 costituente provvedimento di esclusione nei confronti della Polis Società Cooperativa Sociale, nonché della nota n. 21480 del 21.10.2025, nella parte in cui l’Amministrazione si limitava a motivare l’esclusione dell’operatore economico sulla base dell’illegittima modifica dell’offerta e della allocazione di parte di costi della manodopera nell’ambito delle spese generali, senza alcuna indagine in ordine alla tenuta globale dell’offerta; • alla nota n. 21480 datata 21.10.2025 con la quale l’esclusione veniva comunicata alla ricorrente principale; - ove e per quanto occorra, di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202503464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per l’affidamento della gestione educativa e dei servizi ausiliari del nido d’infanzia “Il Fiordaliso”, nonché gli atti di successiva aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Polis, risultata prima classificata, è stata sottoposta alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante l’ha poi esclusa ritenendo che le ulteriori 40 ore annue per ciascun educatore, offerte come miglioria tecnica, costituissero ore aggiuntive di lavoro e relativi costi di manodopera non indicati nella voce dedicata, ma allocati nelle spese generali. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti Polis ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che le ore aggiuntive avessero natura qualitativa e formativa, non costituissero prestazioni lavorative ulteriori e non dovessero essere computate nel monte ore della manodopera; 2) violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, motivazione apparente, violazione del buon andamento e del contraddittorio, per omessa valutazione delle memorie e dei documenti presentati nel procedimento di esclusione. L’aggiudicataria Giocolare ha inoltre proposto ricorso incidentale, contestando la verifica dell’anomalia svolta dalla stazione appaltante e sostenendo che l’offerta di Polis fosse comunque insostenibile, anche per l’errato inquadramento del personale ausiliario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo legittima l’esclusione. L’art. 11 del regolamento regionale Toscana n. 41/R del 2013 impone di computare nell’orario di lavoro una quota dell’8% destinata ad attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione. Le ulteriori 40 ore annue per ciascun educatore offerte da Polis, oltre tale quota minima, comportavano un ulteriore impiego di manodopera e dovevano quindi essere comprese nei costi della manodopera indicati nell’offerta economica. La stessa Polis, nei giustificativi, aveva dichiarato che tali elementi migliorativi comportavano un aumento dell’impiego della manodopera e che il relativo costo era ulteriore rispetto al valore della manodopera indicato. L’allocazione di tali costi nelle spese generali e la loro emersione soltanto nel subprocedimento di verifica dell’anomalia integravano una modifica inammissibile di un elemento essenziale dell’offerta economica, lesiva della tutela delle condizioni di lavoro e della parità di trattamento. Il TAR ha escluso anche la violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, rilevando che l’amministrazione aveva valutato le memorie e i documenti prodotti e aveva motivato espressamente l’esclusione. Il ricorso incidentale di Giocolare è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Polis è stata condannata alle spese in favore delle parti resistenti costituite, per complessivi euro 5.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, nel cui ambito non è consentita la modifica degli elementi essenziali dell’offerta economica.

  • art. 11 d.P.G.R. Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R

    8% dell’importo complessivo del tempo della manodopera da dedicare alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico

    Impone di computare una quota minima dell’orario di lavoro del personale educativo per le attività indicate; le ulteriori ore offerte come miglioria, se comportano un aumento dell’impiego della manodopera, costituiscono anch’esse costi di manodopera.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla natura qualitativa e non lavorativa delle ore aggiuntive, ma il giudice non ritiene fondata tale censura.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non risulta violato, poiché il provvedimento di esclusione espone le ragioni della decisione e dà conto della valutazione degli elementi rilevanti.

  • art. 10 l. 241/1990

    Non risulta violato, poiché l’amministrazione ha valutato le memorie scritte e i documenti presentati nel procedimento.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    È richiamato nell’atto di aggiudicazione impugnato con i motivi aggiunti.

Massime di principio

  • I costi della manodopera costituiscono un elemento essenziale dell’offerta economica e non possono essere modificati, integrati o riallocati nelle spese generali durante il subprocedimento di verifica dell’anomalia, quando ciò comporti l’introduzione di costi non dichiarati nell’offerta originaria.
  • Le ore aggiuntive offerte come miglioria tecnica devono essere computate nei costi della manodopera quando comportano un ulteriore impiego del personale necessario per l’esecuzione del servizio, anche se sono qualificate dall’offerente come attività formative o non frontali.
  • Le giustificazioni rese nel procedimento di verifica dell’anomalia non possono trasformarsi in un’integrazione o modifica dell’offerta economica; è ammissibile soltanto la spiegazione degli elementi già dichiarati, non l’emersione successiva di costi di manodopera inizialmente omessi.
  • L’allocazione nelle spese generali di costi riferibili direttamente alle prestazioni lavorative del personale è illegittima quando incide sulla sostenibilità dell’offerta e sulla comparabilità delle proposte, poiché altera la parità di trattamento tra concorrenti e pregiudica la tutela delle condizioni di lavoro.
  • Non sussiste violazione degli obblighi di motivazione e partecipazione quando la stazione appaltante esamina le memorie e i documenti dell’operatore e indica nel provvedimento le ragioni specifiche per cui ritiene modificata l’offerta economica e non computati correttamente i costi della manodopera.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleConcorrenza ed evidenza pubblicaEccesso di potere

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