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Sentenza

Sentenza n. 1369/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento -della comunicazione prot. CD/154922/2025 del 13/11/2025 notificata in data 25/11/2025; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202515466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione per manifesta improcedibilità dell’istanza di nuova concessione di occupazione di suolo pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale ha archiviato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, la sua istanza di occupazione di suolo pubblico. Ha dedotto, in primo luogo, l’omissione del contraddittorio procedimentale e l’incomprensibilità del provvedimento, lamentando la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. In secondo luogo, ha sostenuto che, trattandosi di una nuova concessione, non fossero rilevanti le pendenze debitorie riferibili a precedenti gestori e che non potesse assumere rilievo, ai fini della decisione, l’esistenza di un’occupazione abusiva di suolo pubblico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 14, comma 3, della DAC n. 21 del 2021, secondo cui chi ha in essere un’occupazione abusiva o è moroso nei pagamenti non può ottenere una concessione finché non rimuove la violazione e non estingue i debiti. L’archiviazione è stata quindi qualificata come atto vincolato, poiché l’occupazione abusiva costituisce una circostanza ostativa al rilascio della concessione. Per tale ragione, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, essendo palese che l’apporto partecipativo della società non avrebbe potuto modificarne il contenuto. Il secondo motivo è stato respinto sulla base della documentazione depositata da Roma Capitale, dalla quale risultava che un sopralluogo della Polizia Locale aveva accertato, il 21 ottobre 2025, l’esistenza di un’occupazione abusiva antistante l’attività della ricorrente. Tale circostanza è stata ritenuta autonomamente ostativa al rilascio della nuova concessione, con conseguente irrilevanza delle contestazioni relative alle morosità pregresse imputate ai precedenti gestori. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, DAC n. 21 del 2021

    Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione se non rimuove la violazione ed estingue i debiti (…)

    La disposizione introduce una condizione ostativa vincolante al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico: la concessione non può essere ottenuta finché l’occupazione abusiva non sia rimossa o i debiti non siano estinti.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità di un provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso per effetto della partecipazione del privato.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa dell’archiviazione dell’istanza per manifesta improcedibilità.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

Massime di principio

  • Quando una disciplina comunale stabilisce che l’esistenza di un’occupazione abusiva di suolo pubblico impedisce il rilascio di una concessione fino alla rimozione della violazione, l’amministrazione esercita un potere vincolato e deve negare o archiviare l’istanza finché l’occupazione abusiva permane.
  • L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità di un provvedimento vincolato quando sia palese che la partecipazione procedimentale del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale dell’atto.
  • L’accertata esistenza di un’occupazione abusiva di suolo pubblico costituisce ragione autonomamente sufficiente per impedire il rilascio di una nuova concessione, rendendo irrilevanti, ai fini dell’esito del giudizio, le contestazioni su ulteriori ragioni ostative concorrenti, quali le morosità riferite a precedenti gestori.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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