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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01715/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per più episodi di truffa (promesse di locazione di immobili, stipula di contratti con cognome errato, incasso di cauzioni in contanti e successiva irreperibilità senza consegna degli appartamenti). Il ricorso per cassazione conteneva cinque motivi: (i) violazione di norme processuali e vizio di motivazione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali di Mohammad Irfan ai sensi dell'art. 512 c.p.p., denunciando indagini investigative insufficienti prima di dichiararne l'irreperibilità; (ii) vizio di motivazione nell'avere ritenuto la condanna anche in presenza di dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. e sulla rilevanza della scelta dell'Irfan di non comparire (eventuale remissione tacita della querela); (iii) vizio circa l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., deducendo la speciale tenuità del danno (circa 500 euro); (iv) vizio nella disapplicazione della recidiva e nel bilanciamento con le attenuanti generiche (uso del criterio di equivalenza anziché prevalenza); (v) vizio nella determinazione della pena e nella quantificazione dell'aumento per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità ex artt. 581 e 591 c.p.p. e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto accertamenti congrui e motivati sulle ricerche dell'irreperibile Mohammad Irfan (accessi locali, accertamento anagrafico, verbali dei Carabinieri, assenza di elementi utili per ricerche in Pakistan) e che le dichiarazioni predibattimentali fossero utilizzabili perché corredate da elementi di riscontro (testimonianza di Emaldi, annuncio pubblicato sul sito, utenze telefoniche, incasso). Ha inoltre confermato la corretta esclusione dell'attenuante di speciale tenuità, la valutazione della recidiva reiterata e specifica e la congruità della pena (media edittale) e dell'aumento per continuazione. Dichiarato il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni predibattimentali possono essere lette in dibattimento se il dichiarante è divenuto irreperibile; la loro utilizzabilità richiede indagini congrue sulla irreperibilità e, quando presenti elementi di riscontro, possono costituire base per l'affermazione di responsabilità purché sussistano solide garanzie procedurali

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Le ricerche previste dall'art. 159 non sono da sole sufficienti; il giudice deve compiere accertamenti congrui alla situazione personale del testimone e motivare la ragionevole impossibilità di ulteriori ricerche

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per tenuità del fatto richiede una valutazione concreta dell'entità del danno e delle circostanze; nel caso in esame il danno non è stato ritenuto di speciale tenuità e l'attenuante è stata correttamente esclusa

  • art. 152 cod. pen. (comma terzo, n. 1)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'applicazione del principio della remissione tacita della querela quando il querelante non è citato come testimone e non compare in dibattimento; quindi l'assenza non comporta automaticamente remissione tacita

  • art. 133 cod. pen.

    Ai fini della determinazione della pena, il richiamo al criterio di adeguatezza e agli elementi impliciti nell'art. 133 è sufficiente quando la pena è prossima alla media edittale e la motivazione è congrua

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la liquidazione delle spese e l'eventuale condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiedono la specificità dei motivi di cassazione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancanza della specificità richiesta

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali di un testimone poi irreperibile possono essere utilizzate se il giudice documenta ricerche congrue e motivate sulla irreperibilità e, soprattutto, se esistono elementi di riscontro che corroborino quei contenuti
  • Non è automaticamente configurabile remissione tacita della querela per il solo fatto che il querelante non si presenti in dibattimento quando non è stato citato come testimone; occorre valutare la concreta partecipazione e le forme di citazione
  • L'attenuante per speciale tenuità del fatto richiede una valutazione concreta dell'entità del danno e delle modalità della condotta; un danno economico esiguo non determina automaticamente la tenuità rilevante ai fini penali
  • La recidiva reiterata e specifica può giustificare il mantenimento della recidiva senza bilanciamento favorevole con le attenuanti generiche, laddove emerga la propensione a delinquere e la specificità dei precedenti
  • Per la Cassazione, i motivi di impugnazione devono essere specifici e non generici; censure vaghe o ripetitive sono frequentemente dichiarate inammissibili
  • La determinazione della pena entro la media edittale può essere adeguatamente motivata anche con richiamo ai criteri generali (art. 133 c.p.) senza dettagli eccessivi quando la scelta è ragionevole e proporzionata

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