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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36656/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 18 novembre 2025 della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale per la violazione dell’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992, alla pena, applicata la diminuente per il rito, di due mesi di arresto ed euro 1.800 di ammenda. In relazione alla guida senza patente, la contestazione della recidiva nel biennio comportava l’esclusione della depenalizzazione prevista dall’art. 5 d.lgs. 8/2016. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il ricorrente ha denunciato manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che mancava la prova dell’esecutività del precedente verbale di contestazione. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., ha dedotto violazione di legge per l’erroneo riconoscimento della recidiva nel biennio. I motivi sono stati esaminati congiuntamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, per provare la recidiva nel biennio rilevante ai fini dell’esclusione della depenalizzazione, non occorre un’attestazione documentale della definitività del precedente accertamento: è sufficiente un elemento probatorio idoneo, in assenza di allegazioni contrarie dell’interessato, fermo restando che l’onere della prova della definitività grava sull’accusa. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva rilevato che il ricorrente era stato sanzionato per guida senza patente il 3 giugno 2022 e che, alla data del fatto contestato, erano ampiamente decorsi i termini per impugnare il verbale, senza che fossero stati forniti elementi per dimostrare che l’accertamento non fosse definitivo. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista, nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo fornito non è leggibile.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992

    Aliotta Andrea propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza in data 18 novembre 2025 ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo, applicata la diminuente per il rito, alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1800,00 di ammenda.

    La disposizione è indicata come norma incriminatrice della guida senza patente per la quale sono intervenute la condanna di primo grado e la conferma in appello.

  • art. 5 d.lgs. 8/2016

    Va premesso che in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della p reg ressa violazione amministrativa.

    La recidiva nel biennio esclude la depenalizzazione quando l’accusa fornisca elementi probatori idonei a dimostrare la definitività del precedente illecito amministrativo; non è indispensabile un’attestazione documentale specifica. L’onere della prova resta a carico dell’accusa, mentre l’assenza di allegazioni contrarie dell’interessato rileva nella valutazione degli elementi disponibili.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Con il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la manifesta illogicità della motivazione laddove é stata ritenuta sussistente la recidiva nel biennio pur a fronte della mancanza di prova circa la esecutività del primo verbale di contestazione;

    La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha respinto la doglianza perché manifestamente infondata, alla luce degli elementi indicati dalla decisione di appello.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    con il secondo motivo deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per avere erroneamente ritenuto sussistente la recidiva nel biennio.

    La disposizione è richiamata quale base del motivo di ricorso per violazione di legge; il motivo è stato scrutinato congiuntamente al primo e ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 616 c.p.p.

    Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi 2assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista.

Massime di principio

  • Per escludere la depenalizzazione della guida senza patente in ragione della recidiva nel biennio, la definitività del precedente illecito amministrativo deve essere provata dall’accusa, ma non richiede necessariamente un’attestazione documentale specifica: può essere desunta da elementi di sicuro valore probatorio.
  • Nel valutare la definitività del precedente accertamento, l’assenza di allegazioni dell’interessato circa la presentazione di un ricorso contro la sanzione o di una richiesta di oblazione non respinta può concorrere, insieme agli elementi probatori acquisiti, a fondare la conclusione che l’accertamento sia divenuto definitivo.
  • È manifestamente infondato il ricorso che contesti la recidiva nel biennio senza confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito per ritenere definitivo il precedente accertamento, quando non siano stati allegati elementi contrari.

Come è indicizzato

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