Cassazione Civile, Ordinanza n. 25196/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa nei confronti di un ente ecclesiastico e fondata su un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012. Il contribuente aveva sostenuto che l'intimazione fosse nulla perché l'atto presupposto era stato in precedenza sospeso in via cautelare nel giudizio tributario relativo all'avviso di accertamento, con la conseguenza che la misura cautelare avrebbe continuato a produrre effetti impedendo l'emissione dell'atto riscossivo fino alla definizione del merito. La CTR aveva accolto tale impostazione, ritenendo che la sospensione dell'avviso precludesse l'intimazione nelle more del giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992: secondo la ricorrente, la sospensione cautelare non può sopravvivere all'annullamento in appello della sentenza di primo grado emessa nel medesimo giudizio di merito, poiché il provvedimento cautelare è strumentale e assorbito dalla decisione di merito; pertanto, una volta travolta la pronuncia di merito, cessano anche gli effetti della sospensione e l'intimazione diviene legittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la sospensione giudiziale ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992 produce un effetto inibitorio dell'ulteriore attività esecutiva, ma tale effetto dura solo fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado ed è comunque destinato a essere assorbito dalla decisione di merito. Nel caso concreto, poiché la sospensione dell'avviso di accertamento era stata pronunciata nel giudizio poi definito in primo grado con sentenza successivamente annullata in appello con rinvio al primo giudice, gli effetti della sospensione dovevano considerarsi cessati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato inibisce l'ulteriore attività esecutiva, ma la sua efficacia non sopravvive alla decisione di merito cui è strumentale; nel caso concreto gli effetti cessano con l'annullamento in appello della sentenza di primo grado emessa nel relativo giudizio.
art. 47, comma 7, d.lgs. n. 546/1992
la sospensione perdura fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
art. 59, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la sentenza di appello che ha annullato la decisione di primo grado e rimesso la causa al primo giudice.
Massime di principio
- La sospensione giudiziale dell'atto impositivo prevista nel processo tributario ha natura interinale e anticipatoria: impedisce temporaneamente l'attività esecutiva, ma è destinata ad essere assorbita dalla successiva decisione di merito.
- Gli effetti della sospensione cautelare non possono sopravvivere autonomamente alla sentenza di primo grado resa nel giudizio in cui la misura è stata concessa; se tale sentenza viene poi annullata in appello, viene meno anche il fondamento processuale della misura cautelare.
- Nel processo tributario, la misura cautelare è strettamente strumentale all'esito del giudizio di merito: la sua efficacia è collegata alla vicenda decisoria dell'atto presupposto e non può stabilizzarsi oltre il perimetro processuale in cui è stata emessa.
- Quando la sospensione dell'atto presupposto cessa di produrre effetti, l'Amministrazione finanziaria può riprendere l'attività riscossiva e l'atto consequenziale non è viziato per la sola precedente pendenza della misura cautelare.
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