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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18064 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il 19 maggio 2009 il rimborso del 50% dell’IRPEF trattenuta nel 2003 sull’incentivo all’esodo percepito alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta quando aveva 54 anni. Invocava la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/2004, che aveva giudicato discriminatoria la diversa soglia anagrafica prevista dall’art. 19, comma 4-bis, TUIR per uomini e donne. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP e il rigetto dell’appello dell’Agenzia da parte della CTR, l’Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione per violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973: sosteneva che la richiesta fosse tardiva, perché presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi, da calcolare dalla ritenuta e non dalla pronuncia della Corte di giustizia.

La decisione

La Cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia. Ha affermato che il termine per chiedere il rimborso decorre secondo la disciplina nazionale applicabile, indipendentemente dal fatto che l’indebito derivi anche dall’incompatibilità della norma tributaria con il diritto comunitario; la scadenza consolida il rapporto tributario e non può essere superata facendo decorrere il termine dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del contribuente, poiché le ritenute erano state operate da oltre 48 mesi al momento della richiesta. Spese integralmente compensate, in ragione del consolidamento della soluzione interpretativa dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    La scadenza del termine per richiedere il rimborso determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l'esaurimento dello stesso rapporto tributario, con la conseguenza che il contenuto dello stesso non può più essere rimesso in discussione.

    Le richieste di rimborso delle ritenute dirette devono essere presentate entro il termine di decadenza previsto dalla norma, calcolato dal momento in cui la ritenuta è stata operata; la successiva pronuncia che accerta l’incompatibilità della disciplina tributaria con il diritto UE non riapre un termine già scaduto.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Il ricorso dell'Agenzia delle entrate deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito, in forza dell'art. 384 c.p.c., nel senso che la domanda introduttiva del contribuente, intesa ad ottenere il rimborso delle ritenute operate da oltre 48 mesi alla data di presentazione della stessa richiesta di rimborso, deve essere rigettata.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La domanda di rimborso tributario resta soggetta ai termini di decadenza previsti dalla disciplina nazionale anche quando il tributo è stato riscosso in violazione del diritto dell’Unione europea.
  • Il termine di rimborso decorre dal momento indicato dalla specifica norma tributaria, qui dalla ritenuta, e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia che accerta l’incompatibilità della disciplina interna.
  • La scadenza del termine consolida il rapporto tributario: in assenza di una diversa previsione normativa, una pronuncia successiva non consente di riaprire una richiesta di rimborso ormai decaduta.
  • Nel caso concreto, la richiesta presentata nel 2009 per ritenute operate nel 2003 era tardiva rispetto al termine di 48 mesi; la domanda è stata quindi rigettata, pur essendo stata invocata una discriminazione contraria al diritto UE.

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