Cassazione Civile, Ordinanza n. 16809/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasceva da infiltrazioni provenienti sia dall'appartamento sovrastante sia dalla terrazza condominiale, che avevano danneggiato l'unità immobiliare di proprietà della parte attrice. In primo grado il Tribunale aveva condannato il condominio a eseguire opere di manutenzione sulla terrazza, la società proprietaria dell'appartamento sovrastante a eseguire riparazioni nel proprio immobile, e entrambi in solido al ripristino dell'immobile dell'attrice e al pagamento di euro 10.000 a titolo risarcitorio, ponendo a loro carico anche le spese di c.t.u. In appello la società proprietaria aveva censurato solo il capo relativo al risarcimento per la ridotta fruibilità dell'immobile; il condominio aveva proposto impugnazione incidentale su altri capi. La Corte d'appello aveva accolto il primo motivo dell'appello principale, dichiarando assorbiti gli altri, e aveva rigettato l'impugnazione incidentale, ma aveva compensato per un quarto le spese di primo grado e di appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avendo ottenuto l'accoglimento del motivo di appello e la riforma del capo impugnato, avrebbe dovuto essere considerata integralmente vittoriosa nel grado di appello, con conseguente impossibilità di compensare le spese di quel grado.
La decisione
Prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Non essendovi adesione della controricorrente, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha condannato la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali. La Corte ha anche precisato che, in caso di rinuncia al ricorso, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulle spese di lite, ma il ricorso non è stato deciso nel merito per intervenuta rinuncia.
Richiamato come norma sulla compensazione delle spese di lite oggetto di doglianza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato nella proposta del relatore in relazione alla possibile inammissibilità del ricorso.
Richiamato per la definizione camerale del procedimento in presenza della proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.
Norma sulla rinuncia al ricorso richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Richiamato in tema di effetti della rinuncia e regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso, in caso di rinuncia al ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la parte ricorrente resta tenuta a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, salvo diverso assetto derivante da accordo tra le parti.
- L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
- Quando il giudizio si chiude per rinuncia, non viene esaminata nel merito la censura relativa alla regolazione delle spese di merito o di appello.
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