Cassazione Penale, Ordinanza n. 06623/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsa attestazione sulla propria qualità personale, aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 495 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo e del requisito di offensività del fatto. Con il secondo motivo ha denunciato illogicità della motivazione per omessa valutazione di elementi decisivi ai fini dell'esclusione del dolo, ma la censura si è tradotta, secondo la Corte, in una mera prospettazione alternativa dei fatti, generica e non idonea a scalfire la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché nel delitto di falsa attestazione inerente a una qualità personale non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta, e il reato si consuma al momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, a prescindere dalla sua successiva riproduzione in un atto pubblico; ha inoltre rilevato che la doglianza sull'offensività era priva di specificità. Il secondo motivo è stato giudicato non come effettiva censura di legittimità, ma come richiesta di un diverso apprezzamento del fatto, formulata in modo generico. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la falsa attestazione su qualità personali è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà della condotta; non è richiesto il dolo specifico né rileva il fine perseguito dall'autore. Il reato si consuma quando la dichiarazione giunge al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico.
È richiamata l'aggravante contestata nel capo di imputazione e nella sentenza confermata in appello, senza specifiche ulteriori elaborazioni nella decisione di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata come fondamento del principio secondo cui, in caso di inammissibilità colpevole del ricorso, può essere disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di falsa attestazione concernente qualità personali, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico: non occorre dimostrare uno scopo ulteriore rispetto alla consapevole e volontaria attestazione non veritiera.
- La consumazione del reato di falsa attestazione verso il pubblico ufficiale si verifica nel momento in cui la dichiarazione mendace perviene al destinatario qualificato, senza che sia necessario il successivo inserimento in un atto pubblico.
- La censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una generica contrapposizione di un diverso apprezzamento dei fatti rispetto a quello operato dai giudici di merito.
- La doglianza sull'assenza di offensività deve essere specifica e ancorata alla decisione impugnata; in mancanza, il motivo è inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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