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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10337/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato estinti, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., i reati giudicati con le sentenze relative alla continuazione (sentenze b e c) e che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di patteggiamento indicata in a). Il ricorrente contestava la revoca della sospensione condizionale (art. 168 c.p.) sostenendo che la seconda sospensione concessa con la sentenza b) non poteva costituire causa revocante della prima sospensione (sentenza a) in quanto, ai sensi dell'art. 164 ultimo comma c.p., il giudice della cognizione aveva legittimamente concesso la seconda sospensione avendo valutato che le pene cumulative non superavano i limiti di legge; chiedeva inoltre che venisse dichiarata l'estinzione anche della sentenza a) ai sensi dell'art. 445 c.p.p. o, comunque, ai sensi degli artt. 165 e 167 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Messina. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente revocato la sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza a): quando la pena complessiva assorbente (derivante dalla continuazione tra i reati valutati nelle sentenze b e c) è stata sospesa, tale sospensione deve essere considerata come unica e non può essere utilizzata come causa di revoca della precedente sospensione concessa con la sentenza a). Inoltre la Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare, oltre all'art. 445 c.p.p., anche l'eventuale applicabilità dell'art. 167 c.p. (estinzioni collegate alla mancata commissione di reati nel periodo previsto) e, con il coordinamento degli artt. 167, 164 e 168 c.p., verificare se la mancata estinzione ex art. 445 potesse comunque dar luogo all'estinzione per effetto della disciplina della sospensione condizionale. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Disciplina l'estinzione del reato per la sentenza di applicazione concordata della pena se non è commesso nuovo reato nel termine previsto; la Corte ha precisato che, anche quando art. 445 esclude l'estinzione, il giudice dell'esecuzione deve controllare l'eventuale applicabilità dell'art. 167 c.p.

  • art. 168 cod. pen.

    Regola la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha chiarito che la revoca può operare solo se sussiste una causa revocante idonea e non può fondarsi sulla sospensione riconosciuta in relazione a pene considerate unitariamente per continuazione

  • art. 164 cod. pen.

    Ultimo comma: consente al giudice della cognizione, nell'infliggere nuova condanna, di concedere la sospensione condizionale purché le pene cumulate non superino i limiti di legge; la Corte ha affermato che quando una nuova sospensione è stata legittimamente concessa ai sensi di tale norma non può funzionare come causa automatica di revoca della sospensione precedente

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa il limite massimo della pena per l'accesso alla sospensione condizionale; la valutazione dei limiti deve avvenire in relazione alla pena complessiva (fictio iuris per continuazione)

  • art. 167 cod. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per effetto della mancata commissione di altro reato nel periodo previsto in relazione alla sospensione condizionale; la Corte ha invitato a valutare l'estinzione anche alla stregua di questa norma quando l'art. 445 non appare applicabile

  • art. 165 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina sulle estinzioni derivanti dalla sospensione condizionale; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice dell'esecuzione accerti gli elementi previsti anche da questa disposizione

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione ai mezzi di impugnazione; utilizzata nel ricorso ma non oggetto della statuizione interpretativa principale

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citata in relazione alla contestazione di violazioni procedurali nell'azione esecutiva; non è stata centrale nella motivazione decisoria sulla revoca e sull'estinzione

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola l'applicazione della pena concordata (patteggiamento); la sentenza a) e le successive di patteggiamento sono state valutate nel loro effetto sulla sospensione condizionale

Massime di principio

  • La sospensione condizionale concessa per pene ritenute unitarie in virtù della continuazione deve essere considerata come una sospensione unica e non può essere usata per revocare un beneficio concesso da una precedente condanna separata, salvo che sussista una causa revocante idonea (es. revoca per nuova condanna che a sua volta venga revocata).
  • Quando il giudice dell'esecuzione valuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p., deve comunque esaminare la possibilità di estinzione ai sensi dell'art. 167 c.p.; il diniego ex art. 445 non esclude automaticamente l'operatività delle altre forme di estinzione previste dal codice penale.
  • Il giudice della cognizione può legittimamente concedere una nuova sospensione condizionale (art. 164 ultimo comma) anche se non era a conoscenza di una precedente condanna, purché le pene cumulate non superino i limiti di legge: in tal caso la nuova sospensione non costituisce di per sé causa di revoca della precedente.
  • Per stabilire se vi sia causa ostativa all'estinzione occorre coordinare gli artt. 167, 164 e 168 c.p.; le cause che giustificano la revoca del beneficio corrispondono, in logica sistematica, alle cause che impediscono l'estinzione.
  • Il giudice dell'esecuzione deve sempre accertare tutti i presupposti normativi applicabili (compresi quelli del codice penale relativi alla sospensione) e motivare specificamente perché una sospensione non determina l'estinzione o perché sussiste la causa di revoca.

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