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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38744/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi riguardano: per Janelidze l'annullamento per nullità e violazione del diritto di difesa in relazione alla dichiarata inammissibilità della richiesta di patteggiamento formulata in udienza camerale dopo un decreto di giudizio immediato e la conseguente mancata valutazione della stessa; per Giorgadze la censura verte sul mancato e insufficiente apprezzamento e motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di Janelidze: ha affermato il principio secondo cui, in presenza di richiesta di giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato, il patteggiamento resta ammissibile se proposto prima che il giudice si pronunci sull'ammissione del rito abbreviato; ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Janelidze limitatamente alla valutazione della richiesta di applicazione di pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso di Giorgadze è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, avendo la corte di merito motivato il diniego delle attenuanti con la gravità della condotta; Giorgadze è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Riferito dalla difesa come possibile causa di nullità con riguardo al diritto di intervento dell'imputato; la Corte ha esaminato la questione procedurale ma ha risolto la causa principalmente sul regime di ammissibilità del patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ha statuito che la richiesta di patteggiamento può essere formulata anche dopo la scelta iniziale del rito abbreviato, purché ciò avvenga prima della formale ammissione del giudizio abbreviato da parte del giudice.

  • art. 458, comma 2, c.p.p.

    Il decreto di fissazione dell'udienza produce effetti giuridici che rendono irrevocabile la richiesta di abbreviato solo dopo che tali effetti si siano dispiegati; la Corte ha distinto tra la fissazione dell'udienza e la formale adozione dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, ritenendo che la presentazione del patteggiamento sia ancora possibile prima dell'ammissione formale.

  • art. 456, comma 2, c.p.p.

    Il decreto di giudizio immediato deve contenere l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena; la Corte ne ricava che legislativamente le due opzioni sono alternative ma possono essere prospettate anche in via subordinata e che la subordinazione non è vietata se non è intervenuta la formale ammissione dell'una o dell'altra istanza.

  • art. 441-bis c.p.p.

    Richiamato nel testo come limite al potere di contestazioni suppletive del pubblico ministero dopo l'ammissione del rito; la Corte distingue i casi in cui il PM può ancora integrare le contestazioni da quelli ormai irrevocabili.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferito in relazione alle circostanze attenuanti generiche: dopo la modifica normativa non è più sufficiente lo stato di incensuratezza; la loro concessione richiede fatti concreti e specifici, e il giudice di merito non è obbligato a riconoscerle né a motivare il diniego se la richiesta è generica.

Massime di principio

  • La richiesta di patteggiamento è ammissibile anche se viene formulata dopo che è stata chiesta la celebrazione del giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato, purché sia presentata prima che il giudice adotti la formale ordinanza di ammissione del rito abbreviato.
  • La fissazione dell'udienza per la valutazione dell'abbreviato (decreto ex art. 458 comma 2) non equivale di per sé alla formale ammissione del rito; la distinzione temporale è rilevante per valutare la possibilità di proporre il patteggiamento.
  • La conversione del rito abbreviato in patteggiamento è preclusa solo dopo la formale ammissione del rito abbreviato; se il patteggiamento non viene accolto, permane la richiesta originaria di abbreviato.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre proporre istanze specifiche e fondare la richiesta su fatti concreti: il giudice di merito non è obbligato a riconoscerle né a motivare dettagliatamente il diniego in presenza di istanze generiche.
  • Le nullità procedurali devono essere valutate alla luce dell'effettivo pregiudizio al diritto di difesa: una declaratoria di inammissibilità o un rigetto formale può comportare annullamento se ha impedito al condannato la possibilità effettiva di accedere a un rito alternativo favorevole.
  • In sede di impugnazione è preferibile chiedere in modo espresso e, se necessari, in via subordinata, l'ammissione di riti alternativi o il recupero di istanze non valutate, indicando chiaramente il danno processuale subito e le norme invocate.

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