Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01601/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l’indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1996 e definita solo nel 2021, dunque protrattasi per circa 25 anni. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il danno non fosse indennizzabile: da un lato, per il comportamento del fallito, ritenuto ostativo ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, legge Pinto, perché avrebbe posto in essere condotte fraudolente anteriori alla procedura e avrebbe anche proposto opposizione alla dichiarazione di fallimento; dall’altro, perché il fallito avrebbe tratto vantaggi patrimoniali, ai sensi dell’art. 2, comma 2-septies, come il godimento di immobili rimasti nella sua disponibilità e il beneficio delle riduzioni delle pretese creditorie. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001, sostenendo che il termine di ragionevole durata per una procedura fallimentare è di sei anni e che le ragioni addotte dalla Corte territoriale non erano idonee a escludere il diritto all’equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, perché ridetermini la durata irragionevole della procedura fallimentare e provveda anche sulle spese. La Corte ha ritenuto non corretta l’applicazione degli artt. 2, commi 2-quinquies e 2-septies, legge n. 89/2001: il comportamento del fallito rileva solo se abbia concretamente determinato un ingiustificato allungamento del processo, mentre non è sufficiente richiamare condotte anteriori alla procedura o la mera mancata iniziativa del fallito per accelerarne la definizione. Parimenti, il vantaggio patrimoniale deve essere specifico, quantificato e causalmente collegato alla durata del processo; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva formulato affermazioni generiche e non decisive. Pertanto, in una procedura durata circa 25 anni, non poteva negarsi l’indennizzo sulla base delle sole considerazioni valorizzate dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione di legge in relazione alla disciplina dell’equa riparazione

  • art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    fissa il parametro della ragionevole durata della procedura fallimentare; nel caso richiamato si assume un termine di sei anni

  • art. 2, comma 2-quinquies, L. 24 marzo 2001, n. 89

    le condotte della parte rilevano solo se abbiano determinato un ingiustificato allungamento del processo; non assumono rilievo automatico i comportamenti anteriori alla procedura o la mera proposizione di difese/opposizioni

  • art. 2, comma 2-septies, L. 24 marzo 2001, n. 89

    l’esclusione del danno presuppone un vantaggio patrimoniale effettivo, specifico e adeguatamente dimostrato, non una qualificazione generica dei benefici

  • art. 6, par. 1, CEDU

    la durata irragionevole va valutata in rapporto all’interferenza con il diritto a un processo di durata ragionevole

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, il comportamento della parte può incidere sulla spettanza dell’indennizzo solo se abbia concretamente causato o aggravato l’irragionevole durata del processo; non è sufficiente richiamare condotte anteriori alla lite o iniziative difensive che non abbiano determinato dilazioni processuali.
  • Nel fallimento, ai fini della legge Pinto, la mera attesa del fallito e la mancata collaborazione acceleratoria non bastano, da sole, a escludere il danno non patrimoniale da durata eccessiva.
  • Per applicare la clausola del vantaggio patrimoniale ostativa all’indennizzo, occorre una motivazione specifica sul tipo di utilità conseguita, sul nesso con la durata del processo e sul relativo quantum; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Se una procedura concorsuale si protrae per un tempo largamente eccedente il termine di ragionevole durata, il giudice non può negare l’equa riparazione solo valorizzando in termini astratti il comportamento del debitore, dovendo distinguere il tempo imputabile alle necessarie iniziative processuali da quello ascrivibile all’apparato giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.