Cassazione Penale, Sentenza n. 37048/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentata rapina (art. 628 c.p.) e percosse (art. 581 c.p., ritenute dalla Corte in concorso con la rapina) dopo che il tribunale aveva riqualificato le lesioni in percosse. I motivi dedotti contestavano: (i) l'erronea configurazione della tentata rapina impropria e la contraddittorietà della motivazione; (ii) l'impossibilità del reato per l'assenza di denaro nella busta sottratta (tentativo impossibile); (iii) l'errata applicazione dell'art. 581 c.p. che avrebbe escluso la punibilità autonoma delle percosse quando la violenza sia elemento costitutivo di altro reato (rapina).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo: le percosse, così come riqualificate dal giudice di merito (art. 581, comma 2), sono assorbite nel reato di tentata rapina impropria (art. 628) perché la violenza è elemento costitutivo della rapina; perciò ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente al reato di percosse e ha eliminato la pena di un mese di reclusione relativa a quel capo. Gli altri motivi sono stati respinti: la dedotta impossibilità del reato è stata esclusa avendo la Corte ritenuto che l'assenza temporanea del denaro non comporti impossibilità assoluta; nel complesso la pena è stata rideterminata in un anno e quattro mesi di reclusione. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto.
Norme richiamate
art. 581 cod. pen. (secondo comma)
"Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato"
La Corte interpreta la norma nel senso che la percosse non sono punibili autonomamente quando la violenza è elemento costitutivo del reato più grave (qui la rapina impropria): la violenza è assorbita nella fattispecie speciale.
L'articolo disciplina la rapina; la Corte rileva che la violenza o la minaccia costituiscono il nucleo della rapina e quindi assorbono atti di violenza contenuti nei limiti della percosse quando finalizzati all'impossessamento.
Norma sul tentativo: interpretata in combinato con la fattispecie di rapina, richiede valutazione della possibilità effettiva che l'oggetto sottratto fosse destinato o potesse contenere denaro; l'assenza temporanea non esclude il tentativo.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivazione di cassazione: i motivi formulati ai sensi di questo articolo sono stati esaminati. La Corte ha ritenuto fondato il vizio relativo alla doglianza sulla punibilità autonoma delle percosse ma non ha accolto gli altri profili di doglianza.
Richiamato per spiegare l'ipotesi in cui la violenza provochi lesioni, determinando non assorbimento ma concorso o aggravamento: se la violenza supera i limiti della semplice percosse e cagiona lesioni o morte si applicano le norme sul concorso o l'aggravamento.
Massime di principio
- Quando la violenza è elemento costitutivo del reato più grave (es. rapina, estorsione), gli atti qualificabili come percosse sono assorbiti nella fattispecie speciale e non costituiscono reato autonomo salvo che la violenza abbia prodotto lesioni o morte che escano dai limiti della semplice percosse.
- In caso di tentata rapina impropria la configurabilità del tentativo non è esclusa dalla mera assenza temporanea dell'oggetto (es. denaro spostato in altra busta): l'impossibilità del reato vige solo quando l'inesistenza sia assoluta e non solo temporanea o accidentale.
- Se il giudice di merito riqualifica fatti in percosse, non si può poi mantenere una condanna autonoma per percosse se la stessa violenza è già qualificata come elemento della rapina (principio di specialità/assorbimento).
- In sede di cassazione, le questioni di diritto relative all'assorbimento di reati e alla corretta qualificazione giuridica possono determinare l'annullamento senza rinvio quando la decisione impone un semplice accertamento di diritto.
- Se la violenza provoca lesioni significative o morte, opera il concorso o l'aggravamento: in tali casi percosse non sono assorbite e può configurarsi responsabilità aggiuntiva o aggravata.
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