Cassazione Civile, Ordinanza n. 29439/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali maturati nell'ambito di più incarichi difensivi svolti per una cooperativa edilizia. La cooperativa ha proposto opposizione al decreto e, soccombente in primo e secondo grado, ha poi ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che il professionista avesse abusivamente frazionato un credito complessivo unitario in 38 separati procedimenti monitori, relativi ad attività svolte in circa quattro anni e mezzo, senza allegare un apprezzabile interesse oggettivo alla tutela frazionata. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame e la violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che una precedente sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, aveva già dichiarato improponibile una delle 38 azioni monitorie per abusivo frazionamento, con conseguente efficacia preclusiva anche nel presente giudizio. Con il terzo motivo ha lamentato omessa pronuncia ed erroneo apprezzamento delle prove documentali, delle quietanze, dei poteri rappresentativi del presidente del consiglio di amministrazione che aveva sottoscritto i preavvisi di parcella, nonché violazione delle norme sulla non contestazione e sulla rappresentanza. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo infondato perché il precedente giudicato riguardava una questione processuale e quindi spiegava efficacia solo nel giudizio in cui era stato formato. Ha quindi accolto il primo motivo, affermando che la corte territoriale aveva escluso l'abusivo frazionamento solo sulla base della pluralità degli incarichi e dell'assenza di un mandato generale, senza verificare se esistesse un interesse oggettivamente apprezzabile del creditore alla separata azione dei singoli crediti, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il terzo. La causa è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo di ricorso, ha accolto il primo motivo per erronea esclusione dell'abusivo frazionamento del credito senza la necessaria valutazione dell'interesse oggettivo alla tutela frazionata, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi in materia di abusivo frazionamento del credito enunciati dalle Sezioni Unite, tenendo conto che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamati come fondamento dei doveri di correttezza e buona fede nella gestione del credito; la loro violazione è stata invocata per sostenere l'abusivo frazionamento della pretesa creditoria.
richiamato dalla corte territoriale e dalla ricorrente per affermare che il creditore può chiedere l'adempimento parziale; la Cassazione osserva che ciò non basta, di per sé, a escludere l'abusivo frazionamento quando ricorrano i presupposti elaborati dalla giurisprudenza.
invocato per sostenere l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi su una precedente sentenza che aveva dichiarato improponibile un'altra frazione del medesimo credito; la Corte ha escluso tale efficacia preclusiva rispetto al presente giudizio perché si trattava di statuizione processuale.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del principio di ragionevole durata e concentrazione del processo, rilevante contro la frammentazione artificiosa di pretese unitariamente esaminabili.
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di solidarietà e correttezza processuale, in connessione con il divieto di frazionamento abusivo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
norma processuale di legittimità invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia su eccezioni e questioni decisive.
richiamati nel terzo motivo in relazione al valore probatorio di documenti e quietanze e alla loro data certa.
richiamato nel terzo motivo in tema di efficacia probatoria di scritture e quietanze non contestate o non disconosciute.
richiamato nel terzo motivo sul principio di non contestazione.
richiamati nel terzo motivo in tema di poteri rappresentativi del presidente della cooperativa e di applicabilità della disciplina societaria.
richiamato dalla Corte nel riportare i principi delle Sezioni Unite sulla regolazione delle spese nel caso di abusivo frazionamento con giudicato già formatosi su una frazione di domanda.
richiamato dalla Corte nel medesimo passaggio per la possibile compensazione o imputazione delle spese in caso di abusivo frazionamento.
Massime di principio
- Il divieto di abusivo frazionamento del credito non dipende soltanto dall'unitarietà formale del rapporto obbligatorio, ma può operare anche quando pretese diverse siano fondate su fatti costitutivi analoghi o sul medesimo rapporto di durata, e la loro separata trattazione determini un inutile dispendio di attività processuale o un rischio di giudicati contrastanti.
- Quando il credito è stato arbitrariamente frazionato in giudizio, la domanda deve essere dichiarata improponibile solo se il creditore non dimostra un apprezzabile interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale separata; tale verifica è doverosa e non può essere omessa dal giudice.
- La statuizione con cui un giudice dichiari improponibile una domanda per abusivo frazionamento ha natura processuale e produce un giudicato meramente formale, efficace solo nel processo in cui è stata resa, senza precludere la diversa valutazione della medesima questione in un diverso giudizio tra le stesse parti.
- Se il giudicato si è già formato su una frazione della domanda abusivamente frazionata, il giudice del successivo processo non deve dichiarare improponibile la domanda, ma deve decidere nel merito e valutare il comportamento della parte ai fini della regolazione delle spese.
- Nel valutare l'abusivo frazionamento di crediti professionali derivanti da incarichi ripetuti e seriali, il giudice deve verificare concretamente se le singole pretese, pur formalmente autonome, siano riconducibili a un medesimo disegno creditorio la cui separata azione non sia sorretta da un interesse processuale apprezzabile.
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