Cassazione Civile, Ordinanza n. 20651/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il professionista ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibili le domande da lui proposte nei confronti della società convenuta, aventi a oggetto la liquidazione dei compensi professionali. Nel corso del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno poi depositato un'istanza congiunta, allegando un accordo transattivo sottoscritto in data 13 gennaio 2025 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accordo transattivo intervenuto tra le parti ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso e l'efficacia pratica della sentenza impugnata. Ha quindi compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché la decisione non rientra nei casi di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
La cessazione della materia del contendere, determinata dall'accordo negoziale tra le parti, non rientra nelle tipologie di decisione previste da tali norme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la pronuncia non sia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo transattivo che definisce la controversia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'accordo negoziale sopravvenuto può determinare il venir meno dell'efficacia pratica della sentenza impugnata e dell'interesse alla decisione del ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere disposta in compensazione integrale ove richiesto congiuntamente dalle parti e giustificato dall'accordo intervenuto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso non si applica quando la decisione di legittimità è resa per cessazione della materia del contendere.
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