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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02200/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (liquidatore)

La controversia

Il debitore aveva chiesto la revoca del liquidatore nominato nella procedura di liquidazione del patrimonio, sostenendo che il professionista fosse incompatibile per mancanza di imparzialità e indipendenza: nel curriculum risultavano la partecipazione a borse di studio organizzate da una banca creditrice della procedura e un precedente incarico di vicedirettore della stessa banca per tre anni. Il Giudice Delegato aveva rigettato l’istanza; il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il rigetto ritenendo irrilevanti quei precedenti professionali e osservando anche che l’eventuale ricusazione avrebbe dovuto essere proposta nelle forme e nei tempi degli artt. 51, 52 e 63 c.p.c. Il ricorrente ha impugnato il decreto di reclamo con due motivi: (1) violazione degli artt. 51, nn. 3 e 5, e 2° comma, c.p.c., dell’art. 28, secondo comma, l.f. e dell’art. 11 d.m. 202/2014, assumendo che i rapporti professionali con la banca creditrice rendevano il liquidatore incompatibile; (2) violazione degli artt. 51, 52 e 63 c.p.c., deducendo la diversità del termine per la ricusazione del liquidatore nelle procedure di sovraindebitamento. La Corte ha però rilevato che il ricorso non chiariva specificamente come e quando fosse stata proposta l’istanza di ricusazione e, soprattutto, ha qualificato il provvedimento impugnato come non ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., sia perché il rigetto della ricusazione del professionista non ha carattere di definitività, sia perché il provvedimento sulla nomina/sostituzione del liquidatore è atto meramente gestorio e amministrativo, privo di decisorietà su diritti soggettivi. È stato inoltre esaminato e respinto il motivo sul raddoppio del contributo unificato, ritenuto dovuto in quanto il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato nella procedura di liquidazione del patrimonio ha natura impugnatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il decreto del tribunale reso sul reclamo avverso la nomina o la sostituzione del liquidatore nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., perché non incide in modo decisorio e definitivo su diritti soggettivi ma attiene alla gestione della procedura e all’interesse pubblicistico al suo corretto svolgimento. Ha inoltre confermato la correttezza dell’attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, poiché il reclamo nel procedimento di liquidazione del patrimonio ha natura di impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di costituzione dell’intimato; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è escluso quando il provvedimento non abbia natura decisoria e definitiva su diritti soggettivi; i decreti sulla nomina o sostituzione del liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio non rientrano in tale categoria.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’incompatibilità/ricusazione del professionista; la Corte ha rilevato che la questione della ricusazione non rende comunque ricorribile per cassazione il decreto impugnato.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato in tema di ricusazione; la Corte ha evidenziato l’assenza di specificità sul quando e come l’istanza sia stata proposta e ha comunque escluso l’impugnabilità ex art. 111 Cost.

  • art. 63 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul procedimento di ricusazione; la Corte ha ritenuto che la disciplina invocata non muta la natura non ricorribile del provvedimento sul liquidatore.

  • art. 28, secondo comma, l.f.

    Richiamato come parametro sui requisiti del professionista; la Corte lo ha evocato nel contesto della dedotta incompatibilità, ma ha escluso la ricorribilità in cassazione del provvedimento di reclamo.

  • art. 11 d.m. giustizia n. 202/2014

    Richiamato dal ricorrente sui requisiti del liquidatore; la Corte non lo ha valorizzato per ritenere ammissibile il ricorso.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità perché non indicava in modo puntuale come e quando fosse stata proposta l’istanza di ricusazione.

  • art. 363 c.p.c.

    La Corte ha colto l’occasione per enunciare un principio di diritto su questione di particolare importanza.

  • art. 14-ter l. n. 3/2012

    Indicato come base normativa della procedura di liquidazione del patrimonio dei sovraindebitati; i provvedimenti sulla nomina/sostituzione del liquidatore sono stati qualificati come non ricorribili per cassazione.

  • art. 14-quinquies, comma 1, l. n. 3/2012

    Richiamato nel sistema dei reclami contro il decreto di apertura della liquidazione, a sostegno della natura impugnatoria del rimedio camerale.

  • art. 10, comma 6, l. n. 3/2012

    Parte del combinato disposto che conduce all’applicazione del reclamo camerale ex art. 739 c.p.c.

  • art. 737 c.p.c.

    Richiamato per affermare l’applicazione, in quanto compatibile, del rito camerale alla procedura di liquidazione del patrimonio.

  • art. 739 c.p.c.

    Il reclamo avverso i provvedimenti nella procedura è stato qualificato come impugnazione camerale, con conseguenze anche sul contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del reclamo, il tribunale deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché il giudizio ha natura impugnatoria.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • art. 14-novies l. n. 3/2012

    Richiamato per affermare che il rito camerale si applica anche alla fase liquidatoria vera e propria, e che gli atti lesivi devono essere impugnati con reclamo ex art. 739 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il decreto del tribunale reso sul reclamo relativo alla nomina o sostituzione del liquidatore ha natura meramente gestoria e amministrativa, perché incide sull’organizzazione della procedura e non su diritti soggettivi; perciò non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
  • L’ordinanza o il decreto che respinge una ricusazione non è, di regola, autonomamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, poiché difetta del requisito della definitività; l’eventuale vizio si riflette semmai sugli atti successivi e sulla decisione finale del procedimento.
  • Chi deduce l’incompatibilità del liquidatore deve allegare e specificare in modo puntuale i fatti e il momento in cui ha proposto la ricusazione; la genericità sulla scansione temporale e procedurale dell’istanza rende il motivo privo di specificità.
  • Il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato nella procedura di liquidazione del patrimonio ha natura di impugnazione, sicché, in caso di rigetto o inammissibilità, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
  • I requisiti di imparzialità e indipendenza del liquidatore vanno letti alla luce della funzionalità pubblicistica della procedura: la nomina e la revoca del professionista sono valutate in funzione del corretto e più efficiente svolgimento della liquidazione, non come espressione di un diritto soggettivo del professionista o della parte alla scelta di un determinato ausiliario.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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