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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17413/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, con condanna alla pena di anni uno, mesi tre e giorni quindici di reclusione. Con un unico motivo dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentava violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la decisione di merito fosse sorretta da carenze argomentative e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione nel merito degli elementi di fatto già esaminati nei gradi di merito. In particolare, contestava la valutazione di irrilevanza o inattendibilità delle giustificazioni fornite per i ritardi con cui si era presentato presso gli uffici di polizia e per le sette occasioni in cui non era risultato reperibile presso il domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo completo, logico e coerente, valutando correttamente le giustificazioni dell'imputato e ritenendole irrilevanti o non credibili. Ha inoltre osservato che il ricorrente, sotto la veste di violazione di legge e vizio di motivazione, proponeva in realtà una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della conferma di responsabilità penale dell'imputato; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, ma ne presuppone la violazione per il mancato rispetto degli obblighi imposti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Dedotto come motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Dedotto come motivo di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • La motivazione della sentenza di merito resiste al vaglio di legittimità quando sia completa, coerente e priva di fratture logiche, specie se abbia già esaminato e ritenuto non credibili le giustificazioni dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una lettura alternativa degli elementi di prova già apprezzati dal giudice di merito, salvo che la motivazione presenti reali manifeste illogicità o violazioni di legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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