Cassazione Civile, Ordinanza n. 25580/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento di euro 360.650,00 fondata su due cartelle di pagamento e tre avvisi di accertamento esecutivi. Nel giudizio di merito il ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla CTP e l'appello era stato respinto dalla CTR, che aveva ritenuto regolare la notificazione a mezzo PEC, sanati gli eventuali vizi per raggiungimento dello scopo, non specificamente contestata la mancanza di sottoscrizione digitale e la difformità dell'atto ricevuto, e non proposta querela di falso sugli atti presupposti. In cassazione il ricorrente deduceva omessa valutazione di un punto decisivo, lamentando la nullità degli atti presupposti per mancanza di prova della loro notifica e sostenendo che una cartella era stata notificata a persona diversa e a indirizzo non corrispondente a quello del destinatario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto la cartella né indicato con precisione la collocazione topografica del documento, rendendo impossibile il controllo della regolarità della notifica. In ogni caso, ha ritenuto il motivo infondato nel merito, condividendo l'orientamento secondo cui i vizi formali della notificazione sono irrilevanti se non incidono concretamente sul diritto di difesa e risultano sanati dal raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per la tardiva costituzione dell'Agenzia solo ai fini dell'eventuale discussione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5
Il motivo di ricorso deve indicare e trascrivere con precisione gli atti rilevanti, altrimenti la Corte non può svolgere il controllo richiesto.
La decisione è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci vizi di notificazione è necessario rispettare rigorosamente il principio di specificità, trascrivendo o individuando con precisione gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura.
- La deduzione di un vizio processuale è inammissibile se si risolve in un mero rilievo formale e non indica quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione finale sia derivato dalla violazione lamentata.
- I vizi della notificazione possono considerarsi sanati quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando la parte ha avuto conoscenza effettiva dell'atto e non dimostra una lesione concreta delle proprie prerogative difensive.
Come è indicizzato
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