Cassazione Penale, Sentenza n. 9377/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di invasione di edifici (artt.110, 633-639 c.p.) per avere occupato un immobile di proprietà dell'Esercito Italiano. I motivi principali erano: (i) contestazione della motivazione secondo cui la "invasione" comprende anche la protratta "occupazione" successiva alla declaratoria di prescrizione di un precedente reato, sostenendo che l'atto invasivo non era stato provato nel periodo di imputazione (dal 01/04/2019) e che la forzatura originaria risaliva al 2012 e non poteva integrare il fatto contestato nel 2019; (ii) richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per chiarire se l'art.633 c.p. sanzioni anche gli effetti successivi dell'occupazione o solo l'atto invasivo iniziale; (iii) censura sull'omesso accertamento della demanialità/proprietà dell'immobile e quindi sull'improcedibilità ex art.639-bis c.p.; (iv) doglianze su vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti (art.133 e 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il reato di cui all'art.633 c.p. può avere natura permanente: la "invasione" comprende l'occupazione "sine titulo" dell'immobile e la protrazione nel tempo di tale occupazione integra il reato; dopo una sentenza che dichiari l'estinzione per prescrizione la prosecuzione della permanenza può costituire nuova condotta penalmente rilevante. La Corte ha inoltre ritenuto provata e correttamente valutata la demanialità/proprietà dell'immobile dalle giudici di merito e ha dichiarato non manifestamente illogica la motivazione che ha escluso le attenuanti generiche. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Principio del concorso di persone nel reato: i fatti sono stati ritenuti commessi in concorso tra più soggetti, applicato alla fattispecie dell'invasione/occupazione.
La Corte interpreta la nozione di "invasione" come introduzione arbitraria "contra ius" in un immobile altrui; l'occupazione protratta nel tempo è l'estrinsecazione materiale del reato e il delitto può avere natura permanente, con la prosecuzione della permanenza che costituisce comportamento penalmente rilevante anche dopo sentenza estintiva precedente.
Richiamata dalla difesa in relazione all'improcedibilità per mancato accertamento della demanialità/proprietà: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente e dettagliatamente accertato la demanialità dell'immobile, escludendo l'improcedibilità dedotta.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il rigetto delle attenuanti generiche dai giudici di merito fosse motivato e non viziato da manifesta illogicità, quindi insindacabile in cassazione.
Riferita dalla difesa in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto infondate le censure connesse alle circostanze e alla valutazione delle stesse da parte del giudice di merito.
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali: la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Nel reato di invasione di edifici (art.633 c.p.) la "invasione" comprende l'occupazione protratta: l'illecita permanenza "sine titulo" è rilevante penalmente e può caratterizzare un reato a forma permanente.
- La prosecuzione della permanenza dopo una sentenza che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione può costituire una nuova e autonoma fattispecie penalmente rilevante, non richiedendo la riprova dell'atto invasivo originario.
- Le questioni sul carattere demaniale o sulla titolarità dell'immobile devono essere adeguatamente valutate nel merito; un giudizio di merito ben motivato su demanialità rende la censura in Cassazione manifestamente infondata.
- Le valutazioni discrezionali del giudice di merito circa le circostanze attenuanti sono sindacabili in Cassazione solo se viziate da manifesta illogicità o insufficiente motivazione.
- La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per definire la portata dell'art.633 c.p. trova ostacolo quando la giurisprudenza della Corte è già consolidata nella direzione che include l'occupazione permanente nella nozione di invasione.
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