Ordinanza n. 1066/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 357/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento relativo alla pratica di nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare. La controversia riguardava una pratica carente sotto il profilo documentale. L'appellante aveva invocato l'integrazione documentale prodotta dal datore di lavoro, una società di trasporto, in un separato giudizio. Tale documentazione riguardava esclusivamente la mancata comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale, finalizzata a verificare l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale per la mansione richiesta. Restava invece priva di dimostrazione l'idoneità alloggiativa. Si contestava inoltre, in sostanza, l'applicazione dei requisiti e della sequenza procedimentale previsti per la richiesta di nulla osta al lavoro di cittadino straniero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto decisiva la persistente carenza documentale della pratica, in particolare la mancata dimostrazione del requisito alloggiativo. Ha inoltre rilevato che l'art. 22 d.lgs. 286/1998 richiede che la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale preceda, e non segua, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; la domanda indirizzata allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere comunque idoneamente documentata. La documentazione prodotta dal datore di lavoro in altro giudizio non era quindi sufficiente a superare le carenze rilevate. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
La domanda diretta allo Sportello unico dell'immigrazione deve essere “idoneamente documentata”.
La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale sull'indisponibilità di un lavoratore nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro dello straniero; inoltre, la domanda deve essere presentata con documentazione idonea, sicché l'integrazione successiva non supera automaticamente le carenze originarie.
Massime di principio
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale sull'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta e non può essere utilmente effettuata soltanto successivamente.
- La domanda di nulla osta al lavoro indirizzata allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere idoneamente documentata; la produzione successiva di documenti non è sufficiente a superare le carenze documentali se permane non dimostrato uno specifico requisito sostanziale, quale l'idoneità alloggiativa.
- In sede di appello cautelare, la persistente incompletezza documentale della pratica e l'inosservanza della sequenza procedimentale prevista dall'art. 22 d.lgs. 286/1998 giustificano la conferma del rigetto della tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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