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Ordinanza

Ordinanza n. 1066/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 357/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento relativo alla pratica di nulla osta al lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda cautelare. La controversia riguardava una pratica carente sotto il profilo documentale. L'appellante aveva invocato l'integrazione documentale prodotta dal datore di lavoro, una società di trasporto, in un separato giudizio. Tale documentazione riguardava esclusivamente la mancata comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale, finalizzata a verificare l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale per la mansione richiesta. Restava invece priva di dimostrazione l'idoneità alloggiativa. Si contestava inoltre, in sostanza, l'applicazione dei requisiti e della sequenza procedimentale previsti per la richiesta di nulla osta al lavoro di cittadino straniero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto decisiva la persistente carenza documentale della pratica, in particolare la mancata dimostrazione del requisito alloggiativo. Ha inoltre rilevato che l'art. 22 d.lgs. 286/1998 richiede che la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale preceda, e non segua, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; la domanda indirizzata allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere comunque idoneamente documentata. La documentazione prodotta dal datore di lavoro in altro giudizio non era quindi sufficiente a superare le carenze rilevate. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La domanda diretta allo Sportello unico dell'immigrazione deve essere “idoneamente documentata”.

    La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale sull'indisponibilità di un lavoratore nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro dello straniero; inoltre, la domanda deve essere presentata con documentazione idonea, sicché l'integrazione successiva non supera automaticamente le carenze originarie.

Massime di principio

  • Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale sull'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta e non può essere utilmente effettuata soltanto successivamente.
  • La domanda di nulla osta al lavoro indirizzata allo Sportello unico per l'immigrazione deve essere idoneamente documentata; la produzione successiva di documenti non è sufficiente a superare le carenze documentali se permane non dimostrato uno specifico requisito sostanziale, quale l'idoneità alloggiativa.
  • In sede di appello cautelare, la persistente incompletezza documentale della pratica e l'inosservanza della sequenza procedimentale prevista dall'art. 22 d.lgs. 286/1998 giustificano la conferma del rigetto della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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