Cassazione Penale, Sentenza n. 1031/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano (26/02/2021) che aveva confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale per i reati di cui agli artt. 495 e 477-482 c.p., riqualificando il fatto originariamente contestato (art. 483 c.p.). I fatti: il 22/01/2015 il ricorrente si era presentato all'Ufficio Anagrafe del Comune di Peschiera Borromeo esibendo una fotocopia alterata di una carta d'identità intestata a "Mahmoud Khalid" con la sostituzione della foto e dichiarando quelle generalità, chiedendo l'iscrizione anagrafica. In cassazione deduceva quattro motivi: 1) violazione del principio di correlazione e del diritto di difesa per la riqualificazione del fatto senza preventiva consapevolezza; 2) insufficienza delle prove e errata valutazione per l'integrazione dell'art. 495 c.p.; 3) insussistenza del reato di falsità (477-482 c.p.) perché era solo una fotocopia e non una falsificazione idonea; 4) violazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con motivazione apodittica.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la riqualificazione del fatto non abbia violato il principio di correlazione né il diritto di difesa, essendo gli elementi materiali contestati già presenti nell'imputazione e l'imputato posto in condizione di difendersi in appello e in cassazione. Sul merito, la Corte ha confermato che la falsa attestazione delle generalità al pubblico ufficiale integra l'art. 495 c.p. (riguarda qualità/identità) e che la fotocopia presentata aveva caratteristiche tali da apparire originale, idonea a ingannare e quindi rilevante penalmente ai sensi degli artt. 477-482 c.p.; la giurisprudenza di legittimità richiede valutazione della parvenza di originalità più che della mera funzione probatoria. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; la Corte ha inoltre confermato la mancata concessione delle attenuanti generiche per la gravità della condotta e i precedenti dell'imputato. Per legge è stata condannata la parte ricorrente alle spese processuali (art. 606 c.p.p.).
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma come applicabile alle false attestazioni rese al pubblico ufficiale aventi ad oggetto le "generalità" o qualità personali del dichiarante; la dichiarazione falsa delle identità al pubblico ufficiale integra questo reato anche se la richiesta non ha poi seguito.
Le Sezioni Unite e la Corte riconoscono che la falsificazione o contraffazione di carta d'identità anche tramite una copia può integrare tali reati se la copia presenta requisiti formali e sostanziali tali da apparire originale e idonea a trarre in inganno terzi (vale la 'parvenza di originalità').
Norma originariamente evocata dal PM; la Corte chiarisce che è distinta dall'art. 495 e non applicabile quando la falsità riguarda le qualità personali (generalità) e non fatti.
art. 56, art. 48, art. 479 cod. pen.
Citati nel dibattito sulle soglie del tentativo e sulla configurabilità di specifiche fattispecie di falso; la Corte ha escluso la configurazione del reato di tentativo per quelle fattispecie e ha riqualificato correttamente il fatto.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ritiene il diritto di difesa rispettato perché la riqualificazione non ha creato sorpresa ingiustificata e l'imputato ha potuto difendersi in appello e poi in cassazione.
art. 6 Convenzione EDU
Richiamato dal ricorrente per contestare violazioni del giusto processo; la Corte ritiene le garanzie processuali rispettate nella vicenda.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto è lecita se gli elementi materiali contestati nell'imputazione consentono all'imputato di conoscere l'oggetto della contestazione e di difendersi; non è necessario che la qualificazione sia identica alla formulazione iniziale purché non intervenga una trasformazione radicale degli elementi essenziali.
- La falsa attestazione di "generalità" resa al pubblico ufficiale rientra nell'art. 495 c.p. e si configura indipendentemente dall'esito della pratica amministrativa (es. mancata iscrizione), quando la dichiarazione falsa è resa nell'ambito di un atto rivolto all'amministrazione.
- Una fotocopia può integrare il reato di falsità documentale (artt. 477-482 c.p.) se, per requisiti formali e sostanziali, presenta una parvenza di originalità idonea a trarre in inganno terzi; non conta solo la funzione probatoria ma la potenzialità ingannatoria.
- La valutazione di merito sulle prove e sulle attenuanti è difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti; censure generiche sono inammissibili.
- Per difese future in casi analoghi: documentare subito la provenienza del documento, contestare la percepita parvenza di originalità della copia e dimostrare l'assenza dell'intento di ingannare sono le linee difensive principali; contestare la riqualificazione va fatto sottolineando la radicale eterogeneità degli elementi essenziali se davvero esistente.
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