Cassazione Penale, Sentenza n. 9482/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi a sostanze stupefacenti (art. 74 e art. 73 d.P.R. 309/1990). L'unico motivo dedotto è un vizio di motivazione (richiamando gli artt. 125 e 274 c.p.p.): Jallow lamenta che le condotte contestate sarebbero costituite da poche cessioni episodiche di modeste quantità di marijuana, perlopiù antecedenti nel tempo, e che egli avrebbe avuto un ruolo marginale nell'eventuale associazione, per cui non sussisterebbero esigenze cautelari né il pericolo concreto e attuale di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia affrontato e confutato le specifiche ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, così destinando il ricorso all'inammissibilità. Il Tribunale del riesame aveva invece motivato adeguatamente la conservazione della custodia cautelare richiamando la presunzione di persistenza del pericolo connessa al reato di cui all'art. 74, i precedenti per evasione (anche dopo un arresto con 30 grammi di marijuana) e la prosecuzione dell'attività di spaccio fino a settembre 2022; inoltre ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) per il rischio che il domicilio possa essere usato come luogo di spaccio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente determinata di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Il giudice individua per il reato di cui all'art. 74 una presunzione in ordine alla persistenza della pericolosità e della attualità del pericolo di reiterazione, salvo prova contraria che il ricorrente non abbia fornito.
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Articolo richiamato per i singoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti; la Corte valuta i capi contestati nel loro complesso ai fini del giudizio prognostico sulla pericolosità.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di impugnazione per contestare la motivazione; la Corte valuta la censura come generica perché il ricorrente non ha specificamente confutato le argomentazioni del giudice a quo.
Richiamato dal ricorrente in connessione al vizio di motivazione; la Corte lo interpreta nel senso che l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato, mancanza che ha comportato l'inammissibilità.
Applicato per imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla sussistenza di colpa nella presentazione del ricorso e per giustificare l'imposizione, in via equitativa, della somma a favore della Cassa delle ammende.
Decreto Primo Presidente Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016
Richiamato per la redazione della motivazione in forma semplificata.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Per impugnare utilmente un provvedimento cautelare bisogna confrontarsi in modo puntuale e specifico con le motivazioni del giudice di merito; argomentazioni generiche o non confrontanti possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Nei procedimenti per reati connessi agli stupefacenti, la giurisprudenza può ritenere sussistente una presunzione di persistenza del pericolo di reiterazione, che il ricorrente deve provare di avere efficacemente superato con elementi concreti e aggiornati.
- Precedenti penali e condotte successive all'arresto (anche di modesta entità) sono fattori che incidono negativamente sul giudizio prognostico di astensione dalla commissione di futuri delitti.
- La proponibilità di misure alternative alla custodia cautelare va giustificata concretamente: la semplice offerta di domiciliari non è sufficiente se esiste il rischio che il domicilio possa essere utilizzato per la stessa attività illecita.
- La mancata confutazione delle circostanze ritenute decisive dal giudice di merito (tempi e modalità delle condotte, reiterazione, precedenti) espone il ricorrente al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione.
- In sede di impugnazione è utile documentare cambiamenti di fatto rilevanti (es. cessazione dell'attività, percorsi di riabilitazione, garanzie concrete) e proporre misure alternative specifiche e verificabili.
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