Cassazione Penale, Sentenza n. 29631/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: 1) Nullità dell'ordinanza cautelare per assenza di autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari, che si sarebbe semplicemente appiattito sulla richiesta del pubblico ministero (con presunta copia integrale), senza esaminare adeguatamente elementi a discarico; 2) Violazione degli artt. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per mancata considerazione, da parte del Tribunale del riesame, di una memoria difensiva che documentava atti intimidatori subiti dall'indagato (che secondo la difesa escluderebbero la sua appartenenza al sodalizio mafioso). Il ricorso è stato proposto ai sensi e nei limiti dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In sintesi: la Corte ha ritenuto infondati i motivi, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui il giudice delle misure può utilizzare la richiesta del pubblico ministero come "piattaforma" ma deve dimostrare di aver svolto un vaglio critico e di aver dato le ragioni per ritenere idonei gli elementi indiziari. Il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente spiegando i profili dimostrativi e rispondendo anche alle censure difensive relative agli atti intimidatori, ritenuti irrilevanti o insufficienti a disarticolare il quadro indiziario. La Corte inoltre ha rilevato che il ricorrente non ha indicato in modo concreto gli aspetti decisivi della motivazione che sarebbero mancati e che avrebbero potuto condurre a conclusioni opposte. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione di copia del provvedimento alla Direzione dell'istituto penitenziario per annotazioni.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento procedurale per l'istanza ex art. 309 (richiesta di riesame/impugnazione delle misure).
Fatto contestato: associazione di tipo mafioso; la norma indica il reato di appartenenza a organizzazione mafiosa cui è ascritta la contestazione.
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Principio dell'obbligo di autonoma valutazione del giudice circa le esigenze cautelari e i gravi indizi; la Corte lo interpreta in senso sostanziale (non formalistico): è rispettato se emerge il vaglio critico del giudice anche quando questi utilizzi la richiesta del PM come base.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti e forma dei motivi di cassazione invocati (indicato come norma di riferimento sui limiti del ricorso).
Richiamato per la trattazione del ricorso dopo il 30/06/2024 e per la procedura senza trattazione orale in assenza di richiesta tempestiva.
Richiamato come modifica normativa intervenuta (collegata all'art. 611 e alla disciplina della trattazione dei ricorsi).
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Censura indicata nel ricorso relativa a vizi di motivazione/omessa considerazione di atti; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e non decisive.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.
art. 309 comma 6 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata come riferimento sui limiti delle deduzioni difensive in sede di riesame; la Corte evidenzia che censure nuove e decisive vanno esplicitate per produrre nullità.
Massime di principio
- L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice delle misure è sostanziale, non meramente formale: non è automaticamente nulla un'ordinanza che riprenda la richiesta del PM, purché emerga il vaglio critico e le ragioni per cui gli elementi indiziari sono ritenuti idonei.
- La mera sovrapposizione linguistica con la richiesta del pubblico ministero non determina di per sé l'annullamento; il ricorrente deve dimostrare che la mancanza di originalità ha impedito al giudice di considerare elementi decisivi a discarico.
- Chi impugna una misura cautelare per omissione di autonoma valutazione deve indicare specificamente quali aspetti motivazionali sarebbero mancati e in che modo essi, se considerati, avrebbero condotto a conclusioni diverse.
- L'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame costituisce vizio solo se la memoria contiene censure autonome, inedite e potenzialmente decisorie, non se si limita ad approfondire argomenti già prospettati.
- In casi di contestazione di appartenenza mafiosa, per disarticolare la presunzione indiziaria è necessario proporre elementi di fatto concreti e specifici che neutralizzino la portata degli indizi raccolti; non sono sufficienti affermazioni generiche o mera elencazione di elementi confutativi.
- Dal punto di vista procedurale, chi intende la trattazione orale deve chiederla tempestivamente (art. 611 e successive modifiche); inoltre in cassazione il rispetto dei limiti di motivazione e di specificità delle censure è essenziale per ottenere accoglimento.
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