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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29627/2025 del 21/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la pronuncia che aveva confermato la limitazione dell'autorizzazione a cuocere cibi applicata al detenuto in regime ex art. 41-bis. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 35-bis e 69 comma 6 lett. b) ord. pen.) e profili costituzionali (art. 3 e art. 27 comma 3 Cost.), sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare la Circolare del D.A.P. e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza senza motivare adeguatamente, e che la limitazione era stata imposta esclusivamente sulla base del collocamento nella sezione 41-bis, rivelando una finalità punitiva e discriminatoria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 186/2018) che ha escluso il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis e ha riconosciuto la possibilità per tali detenuti di accedere a piccoli gesti di normalità, ma ha precisato che l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinare l'esercizio di tale facoltà tramite regolamenti interni e fasce orarie purché la disciplina non sia irragionevole o discriminatoria. La Corte ha affermato che le limitazioni orarie sono legittime se sorrette da valide giustificazioni riferibili a esigenze di sicurezza, salute e organizzazione del personale. Nel caso concreto la motivazione limitativa era sufficientemente esplicitata nel provvedimento reclamato e nella nota DAP (3 maggio 2024), che hanno richiamato la necessità di preservare la salubrità degli ambienti, l'incolumità del detenuto e le esigenze di controllo con personale ridotto nelle ore notturne; pertanto la restrizione, consistente in una concentrazione della cottura in una ampia fascia oraria, è stata ritenuta giustificata e non discriminatoria.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) ordinamento penitenziario

    La disposizione, come modificata dalla legge n. 94/2009, prevedeva misure volte a impedire la possibilità di cuocere cibi; la Corte costituzionale (n.186/2018) ha dichiarato parzialmente illegittima la norma nella parte del divieto assoluto, riconoscendo però la possibilità per l'Amministrazione di disciplinare l'esercizio mediante regole e fasce orarie.

  • legge n. 94/2009

    Ha introdotto la previsione che ha portato al divieto assoluto poi parzialmente censurato dalla Corte costituzionale; il suo impianto è stato ridimensionato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2018

    «non si tratta di affermare, né per i detenuti comuni, né per quelli assegnati al regime differenziato, l'esistenza di un "diritto fondamentale a cuocere i cibi nella propria cella"... si tratta piuttosto di riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art.41-bis ord. pen. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana...»

    Ha affermato l'illegittimità del divieto assoluto di cottura per i detenuti 41-bis, riconoscendo un nucleo di "possibilità" di compiere gesti di normalità, pur non escludendo la regolazione amministrativa dell'esercizio di tale possibilità.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 36 comma 2 lett. b)

    «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata»

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria il potere di disciplinare gli orari per la vita quotidiana dei detenuti (inclusa la cottura dei cibi), consentendo l'adozione di fasce orarie purché siano giustificate e non discriminatorie.

  • artt. 3 e 27 comma 3 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per profili di uguaglianza e di divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; la Corte di Cassazione ha valutato che tali principi non sono violati se la differenziazione è sorretta da valide ragioni di sicurezza, salute e organizzazione.

  • art. 35-bis e art. 69 comma 6 lett. b) ordinamento penitenziario

    Norme richiamate dal ricorrente nella doglianza: la sentenza le prende in considerazione nel quadro della disciplina penitenziaria ma ritiene che l'esercizio dei poteri organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria (regolamentazione delle fasce orarie) sia compatibile con tali disposizioni se motivato adeguatamente.

Massime di principio

  • Il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti in 41-bis è incostituzionale: tuttavia i detenuti conservano una possibilità di accesso a gesti di normalità che può essere regolata.
  • L'Amministrazione penitenziaria può stabilire fasce orarie per la cottura dei cibi attraverso il regolamento interno (DPR 230/2000), e può differenziare le regole per i detenuti 41-bis se esistono giustificazioni concrete legate a sicurezza, salute e organizzazione del personale.
  • Le misure differenziate non devono essere irragionevoli, punitive o discriminatoriamente vessatorie rispetto ai detenuti comuni: la loro legittimità è subordinata alla presenza di motivazioni specifiche e adeguate.
  • In sede giurisdizionale si sindaca la legittimità delle limitazioni: il provvedimento amministrativo/dei giudici di sorveglianza deve contenere una spiegazione esplicita, basata su un'analisi specifica delle esigenze di sicurezza e organizzazione che giustificano la differenziazione.
  • Per contestare efficacemente una limitazione, il ricorrente deve dimostrare l'assenza di valide esigenze di sicurezza/organizzazione o la sproporzione/irragionevolezza della misura rispetto agli obiettivi dichiarati.

Testo integrale

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